Di Elsa Sapienza su Giovedì, 20 Settembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto di famiglia e minorile

Spese ordinarie e straordinarie: disciplina ed orientamenti

 La nostra Costituzione, il nostro codice e le importanti riforme legislative intervenute in materia di diritto di famiglia negli ultimi anni, come la l. n. 54/2006 sull'affido condiviso e le più recenti leggi n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013 hanno sancito e sottolineato il principio dovere dei genitori di "mantenere, istruire ed educare i figli".

Purtroppo nella pratica, l'adempimento di tale dovere suscita non pochi problemi e una delle questioni più dibattute riguarda la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie tanto che numerosi tribunali si sono attivati negli anni per realizzare protocolli che possano diminuire i conflitti insorti e dirimere i dubbi esistenti.

Chiaramente la giurisprudenza è intervenuta più volte trovando le risposte più adeguate in relazione a casi concreti.

Il nuovo art. 337 ter c.c. stabilisce che sia il giudice a fissare la misura e il modo con cui il genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e ciò sulla base del principio di proporzionalità e considerando vari fattori tra cui le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi ed altro ancora.

Un principio consolidato è sempre stato quello di includere nell'assegno di mantenimento le sole spese ordinarie, proprio per non compromettere il minore le cui esigenze crescendo possono essere le più disparate e rispettando così il principio di proporzionalità.

La stessa Corte di Cassazione ha sancito che le ''spese straordinarie'' non possono mai ritenersi comprese in modo forfettario all'interno della somma da corrispondersi con l'assegno periodico e/o come mantenimento diretto, potendosi altrimenti creare un pregiudizio al minore (Cass. civ., n. 9372, del 08 giugno 2012).

La soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori difatti contrasterebbe con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento.

Ecco perché si è scelto di fare questa distinzione, le spese straordinarie verranno man mano ripartite generalmente al 50% tra i genitori. 

 Ma quali sono le spese ordinarie e quali le straordinarie?

Spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana, come ad esempio l'acquisto del vestiario; sono considerate invece spese straordinarie tutti gli esborsi necessari per far fronte ad eventi diversi alle volte imprevedibili, non rientranti nella routine quotidiana e quindi non quantificabili a priori come ad esempio lezioni private, spese per visite mediche e così via.

Normalmente in tali casi, sulla base del principio secondo il quale le decisioni di maggior interesse devono essere assunte di comune accordo, i coniugi dovrebbero concordare insieme tali spese, fatta eccezione per le spese mediche urgenti ed indifferibili. Il genitore che abbia ricevuto una richiesta di pagamento per una somma anticipataper il figlio e che non intende sostenerla deve invece motivare le ragioni di tale dissenso.

Come già anticipato, alcuni tribunali hanno redatto dei protocolli destinati a fornire indirizzi più chiari e a dettare delle linee guida. Lo stesso Consiglio nazionale Forense è intervenuto affermando quanto segue:

SPESE PER LE QUALI NON OCCORRE IL PREVENTIVO ACCORDO TRA GENITORI:

Sono le spese relative a : libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili, cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.

SPESE PER LE QUALI OCCORRE IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:

Sono le spese scolastiche (tra cui le spese per l'università, la frequenza di master e scuole di specializzazione, viaggi di istruzione, corsi per le lingue straniere), le spese di natura ludica o parascolastica, le spese sportive, le spese per l'organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti per i figli, alcune spese medico sanitarie non effettuate tramite il SSN.

 ORIENTAMENTI DELLA SUPREMA CORTE:

Giurisprudenza meno recente dava soprattutto risalto al momento dell'accordo tra le parti sul presuppostodella necessità di " condividere le scelte".

Più di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16175/2015 ha stabilito che: "la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".

Tale orientamento è stato ribadito dalla SupremaCorte n. 2127/2016 che ha stabilito che nonè configurabile a carico del genitore presso il quale sono normalmente residenti i figli un obbligo di informazionee di accordo preventivo con l'altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.

Da ultimo, la Cassazione Civile con sentenza n. 4060/2017, richiamando i principi sopra esposti, ha ribadito che se è vero che la ratio dell'affido condiviso privilegia il raccordo tra genitori in ordine alle scelte educative che riguardano i figli, nondimeno quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore per cui l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.

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