Di Paola Mastrantonio su Lunedì, 15 Gennaio 2024
Categoria: Politica Forense

Specializzazioni forensi: tutto da rifare dopo il no del TAR.

 Accolto dal TAR Lazio (sentenza 189/2024) il ricorso proposto per "vizi di eccesso di potere" dall'associazione "Orizzonti del Diritto Commerciale – Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale" - nei confronti del Dm giustizia 1° ottobre 2020, n. 163 ("Regolamento […] per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista").

Secondo il giudice amministrativo, "l'indicazione del diritto commerciale come mero "indirizzo" non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in diritto civile sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzare l'anelata specializzazione; per altro verso, l'indicazione di tutte le discipline trattate non sarebbe possibile, considerati il limite dei tre indirizzi previsto dall'articolo 3 del d.m. n. 144/2015 e la classificazione del diritto della concorrenza come settore autonomo".

Si ricorda che il Dm impugnato ha aggiunto un'ulteriore ripartizione ai settori primari di specializzazione del diritto civile, penale e amministrativo, suddividendoli in sottocategorie definite "indirizzi".

Per il settore del diritto civile, il decreto ha individuato undici indirizzi: diritto successorio, diritti reali, condominio e locazioni, diritto dei contratti, diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni, diritto agrario, diritto commerciale e societario, diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza, diritto dell'esecuzione forzata, diritto bancario e dei mercati finanziari, diritto dei consumatori. 

 Secondo il TAR Lazio tale ripartizione il diritto commerciale finisce "per essere irragionevolmente equiparato a materie (il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza) che costituiscono delle partizioni, anche e soprattutto dal punto di vista didattico e scientifico, del diritto commerciale medesimo".

Tutto da rifare, dunque, per la seconda volta, per la disciplina delle specializzazioni, salvo che il CNF non intenda ricorrere al Consiglio di Stato.

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