Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 28 Agosto 2023
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Sostituzione delle ringhiere dei balconi e poteri dei singoli condòmini

Riferimenti normativi: Art.1122 c.c.

Focus: Nel corso degli anni le ringhiere dei balconi possono presentare segni di usura tali da rendere necessaria la loro sostituzione. Poiché le ringhiere nel loro complesso sono parte integrante della facciata in quanto elementi che possono incidere sul decoro architettonico dell'edificio, la decisione in merito alla loro sostituzione è stata spesso oggetto di contenzioso tra condòmini. Ci si è chiesti, infatti, se la decisione di sostituirle sia di competenza dell'assemblea o dei singoli condòmini che, in quanto proprietari esclusivi delle unità immobiliari, di cui il balcone è prolungamento, sono tenuti alla relativa conservazione e manutenzione. Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n.1034 del 22 giugno 2023.

Il caso: La controversia sottoposta al vaglio dei giudici del Tribunale di Catanzaro è scaturita dal fatto che alcuni condòmini avevano realizzato sui balconi degli appartamenti di loro proprietà tre nuove ringhiere che,per disegno ed altezza, risultavano difformi rispetto a quelle già esistenti sulla restante parte del fabbricato. Gli altri condòmini ricorrevano in Tribunale perché ritenevano che le ringhiere così realizzate costituissero un'innovazione che alterava il decoro architettonico e l'estetica del fabbricato e, quindi, ne chiedevano la rimozione ed il ripristino dell'estetica del palazzo.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda degli attori. In particolare, eccepivano che le ringhiere in questione non ledevano né il decoro architettonico né l'estetica del palazzo.Evidenziavano, inoltre, che le ringhiere realizzate dagli attori non rispettavano le norme di sicurezza, in quanto realizzate ad un'altezza pari a 0,95 cm dal piano di calpestio dei balconi sino alla parte superiore del corrimano. Pertanto, chiedevano in via riconvenzionale la rimozione di queste ultime e delle persiane realizzate ed installate dagli attori unilateralmente, senza la preventiva comunicazione ai convenuti della tipologia, dei materiali e del colore utilizzato (rosso), impedendo in tal modo ai convenuti di poter scegliere persiane diverse sia nella forma che nel colore. Infine, chiedevano la condanna degli attori al risarcimento del danno per aver determinato l'alterazione del decoro architettonico.Nel corso del procedimento il CTU accertava che le ringhiere presenti sui balconi degli attori erano state realizzate per prime e solo successivamente i convenuti avevano installate le proprie.  

Queste ultime, in ogni caso, presentavano linee estetiche ed ornamentali lievemente differenti rispetto al disegno delle ringhiere degli attori, con colorazione diversa (nere le ringhiere degli attori, grigio chiaro quelle dei convenuti) e altezze diverse, anche se minime. Tali differenze estetiche ed ornamentali, secondo lo stesso CTU, avevano causato discontinuità prospettica a livello architettonico alterando, sia pure in maniera contenuta, la complessiva armonia del fabbricato. Il Tribunale ha condiviso le osservazioni del CTU ed ha precisato che, ai sensi dell'art.1122 c.c., il decoro, inteso come "l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia", può essere alteratocon la realizzazione di opere che comportino mutamenti anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato che si riflettono sull'insieme dell'aspetto dello stabile. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'art. 1122 c.c., riferibile al caso in esame,vieta a ciascun condòmino di poter eseguire, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio. Pertanto, alla luce di ciò il giudice ha condannato i convenuti all'eliminazione delle ringhiere realizzate all'interno degli immobili di loro proprietà ed al ripristino dello stato dei luoghi. 

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