Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 02 Marzo 2026
Categoria: Fisco e Tributi

Sospesi i pagamenti di imposte e contributi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 27 febbraio 2026 n. 25, entrato immediatamente in vigore, il Governo ha introdotto misure urgenti a sostegno dei territori di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici iniziati il 18 gennaio 2026, nonché ulteriori interventi legati alla frana di Niscemi. Il decreto si inserisce nel solco degli interventi emergenziali già adottati in precedenti calamità naturali, combinando sospensione degli obblighi fiscali con strumenti di tutela del reddito.

La sospensione riguarda i contribuenti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili ubicati nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza giusta delibera del Consiglio dei ministre del 26 gennaio scorso e che:

Sono sospesi i termini relativi a:

La sospensione opera per le scadenze comprese tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, mentre restano esclusi dalla sospensione i dazi doganali e gli obblighi di versamento in materia di accise.

La misura si applica anche alle ritenute alla fonte - artt. 23 e 24 DPR 600/73 - e alle addizionali IRPEF operate dai sostituti d'imposta, e non è previsto il rimborso delle somme già versate.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10 ottobre 2026 in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi, mentre per gli atti della riscossione, i termini riprendono a decorrere al termine del periodo di sospensione.

Ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli agricoli, residenti, domiciliati o impiegati nei territori interessati e impossibilitati a prestare attività lavorativa, è riconosciuta dall'INPS un'integrazione al reddito:

La tutela si estende anche ai lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.

Per collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi e titolari di impresa, iscritti a forme obbligatorie di previdenza e che abbiano sospeso l'attività, è prevista un'indennità una tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni fino a un massimo complessivo di 3.000 euro, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Meditate contribuenti, meditate.

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