Inquadramento normativo: artt.18 e 20 Legge professionale forense n.247/2012, artt.6 e 15 Regolamento per la formazione continua n.6 del 16 luglio 2014
Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)
A norma dell'art.20 comma 2 L.247/2012 "l'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale." L'avvocato non è obbligato a motivare la scelta di richiesta della sospensione né ad indicare la durata della sospensione stessa, non essendo previsti limiti minimi o massimi del periodo di sospensione (Consiglio nazionale forense, parere n.65/2015); pertanto sulla richiesta il COA provvede con un formale provvedimento di presa d'atto, del quale va fatta annotazione nell'Albo (CNF, parere 9 aprile 2014 n. 15).
Incompatibilità dell'avvocato sospesosi volontariamente
L'avvocato sospesosi volontariamente non può esercitare le attività incompatibili con la professione di avvocato indicate dall'art.18 L. 247/2012 in quanto "inerenti alla permanenza della iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status" (CNF, parere 9 aprile 2014, n. 15 e parere n. 38 del 17 ottobre 2022). Il Consiglio nazionale forense ha chiarito che la sospensione volontaria dall'esercizio della professione impedisce l'esercizio di tutte le attività tipiche della professione forense, compreso lo svolgimento degli incarichi di gestione e vigilanza in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, Custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari (CNF, parere n. 40 del 17 ottobre 2022).
Sospensione durante lo svolgimento di una procedura concorsuale
Inoltre al Consiglio è stato chiesto "se sia possibile sospendersi temporaneamente, in modo volontario, durante il periodo in cui è in itinere una procedura di concorso per assunzione a posto pubblico, di cui sono già stati superati gli scritti e per cui è previsto un periodo di tirocinio ed in particolare se, nel momento in cui il concorso venga superato ed il posto assegnato, sia possibile riprendere temporaneamente l'esercizio dell'attività in attesa dell'assegnazione del posto di lavoro in base alla graduatoria".
A tale quesito il Consiglio ha risposto positivamente affermando che, poiché anche durante il periodo di sospensione restano ferme le cause di incompatibilità previste dall'art.18 L.247/2012, "la sospensione volontaria potrà durare solo fino all'effettiva assunzione, operando a partire da quel momento la causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera d) della legge n. 247/2012. Nulla osta peraltro a che, nelle more dell'assunzione (e dunque prima che maturi la causa di incompatibilità), l'avvocato riprenda l'esercizio dell'attività professionale" (CNF, parere n. 36 del 17 ottobre 2022).
Obblighi deontologici, fiscali e previdenziali
La sospensione volontaria, al pari della sospensione disciplinare, costituisce una semplice parentesi operativa che non implica, la volontà dell'avvocato, che ne faccia richiesta, di essere cancellato dall'Albo. Ne discende che anche l'avvocato che abbia chiesto la sospensione volontaria è tenuto a rispettare vari obblighi derivanti dall'iscrizione all'albo. Ciò in quanto "Gli obblighi deontologici sorgono in capo all'avvocato in virtù della sola iscrizione all'Albo, la quale non viene meno nell'ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l'avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all'esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione. Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell'Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12)." (CNF, parere n. 38 del 17 ottobre 2022).
Con specifico riguardo agli obblighi previdenziali il Consiglio nazionale forense ha ricordato che, nell'ipotesi di professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter D.L. n.80/2021, questi possono mantenere l'iscrizione, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103.
Per quanto riguarda gli avvocati assunti alle dipendenze dell'Ufficio del processo, poiché il citato decreto non contiene specifiche previsioni in materia previdenziale, si può ritenere che "l'avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell'articolo 20, comma 1" (CNF, parere n. 38 del 17 ottobre 2022).
Obblighi formativi
Per quanto riguarda gli obblighi formativi, il Consiglio ha più volte avuto modo di ricordare che la sospensione volontaria dall'attività professionale non esonera, in linea di principio, dall'obbligo di formazione. Infatti l'art.11, comma 2 L. n.247/2012 rubricato "formazione continua" elenca specificamente i casi in cui un avvocato è esonerato dall'obbligo formativo, limitando tale esenzione ai soli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20, comma 1 L.247/2021 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, alla Corte Costituzionale o al Consiglio Superiore della Magistratura) e limitatamente al periodo del loro mandato (sospensione obbligatoria). Tra l'altro il Regolamento per la formazione continua n.6 del 16 luglio 2014,, prevede che "l'obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo" (art.6) e tra le ipotesi di esonero dall'obbligo annovera l'"interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero (art.15 comma 2 lett.c)". Ne discende che "l'avvocato iscritto all'Albo che chieda la sospensione dall'esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell'art.20 rimane assoggettato all'obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista alcuna esenzione"(cfr. CNF, parere n. 24/2014 e parere del 20 ottobre 2019, n. 43).