Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 25 Novembre 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

Sospensione didattica in presenza, ordinanza Regione Puglia: perché il Tar Lecce conferma e il Tar Bari no?

La Regione Puglia con ordinanza n. 407 del 28 ottobre 2020 aveva disposto la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia. La previsione in questione era stata giustificata dal registrato aumento dei contagi Covid-19. Tale ordinanza, in particolare, prevedeva che «a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 "1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. 2. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza covid"».

È accaduto che, contro detta ordinanza, alcuni genitori degli studenti interessati dalla sospensione della didattica in presenza hanno adito, ciascuno in ragione della competenza territoriale, rispettivamente il Tar Puglia Lecce e il Tar Puglia Bari. 

Le due autorità giudiziarie si sono pronunciate sulla questione con provvedimenti contrastanti. In buona sostanza il Tar Lecce ha confermato la sospensione della didattica in presenza e il Tar Bari ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza in esame.

Ma vediamo nel dettaglio le motivazioni che hanno indotto i Giudici amministrativi aditi a emettere decisioni tra loro diverse.

La decisione del Tar Bari

Con decreto n. 680 del 6 novembre 2020, il Tar Bari, partendo dall'esame del DPCM del 3 novembre 2020, fa rilevare che l'ordinanza impugnata interferisce con detto decreto in modo non coerente. In particolare, detto provvedimento non è adeguato all'organizzazione differenziata dei servizi scolastici che è stata disposta dal sopravvenuto DPCM, ossia la previsione della didattica in presenza solo per le scuole elementari. Una previsione, questa, prevista, non solo per le regioni a media criticità come la Puglia, collocata in zona arancione, ma anche per quelle aree ad alta criticità (c.d. "zone rosse"). Questa inadeguata interferenza costituirebbe, a parere dei Giudici amministrativi, un primo motivo idoneo a giustificare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza in esame. Secondo il Tar, a ciò deve aggiungersi il fatto che:

Queste ultime circostanze costituirebbero, ad avviso de Tar, ulteriore valido motivo per sospendere l'esecutività dell'ordinanza impugnata. In particolare l'inadeguatezza di alcune scuole pugliesi a organizzarsi con la didattica a distanza si configurerebbe in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all'utenza scolastica.

Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno accolto le istanze cautelari dei ricorrenti.

La decisione del Tar Lecce

Con decreto n. 695 del 6 novembre 2020, il Tar Lecce ha confermato la sospensione della didattica in presenza disposta dall'ordinanza. Le motivazioni di quest'orientamento contrario rispetto a quello seguito dal Tar Bari, si rinviene nel fatto che il Tar Lecce parte con l'effettuare un contemperamento tra diritto alla salute e diritto allo studio; diritti, questi, entrambi tutelati a livello costituzionale. Orbene, secondo il Tar Lecce, nella attuale situazione epidemiologica, deve prevalere il diritto alla salute su quello allo studio; un diritto, quest'ultimo, che, in ogni caso, resterebbe compresso solo parzialmente data la possibilità di essere soddisfatto, seppur non totalmente, attraverso la didattica a distanza. A parere dei Giudici amministrativi, infatti, in ragione del numero dei contagi, occorre dare priorità a tutte quelle misure di contenimento del rischio di diffusione del virus, anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale. Per tal verso, secondo il Tar Lecce, essendo questo tipo di esigenze idoneo a giustificare un temporaneo sacrificio, sul piano organizzativo, delle famiglie coinvolte dall'attività didattica a distanza, ha respinto la richiesta cautelare dei ricorrenti.