Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 16 Novembre 2020
Categoria: Fisco e Tributi

Sospensione dei versamenti di novembre 2020

Il calendario delle scadenze fiscali di novembre è stato in parte riscritto dai Decreti Ristori e Ristori bis: infatti i Decreti Ristori n. 137/2020 e Ristori bis n. 149/2020 sono intervenuti, tra l'altro, su alcune scadenze fiscali, disponendone la sospensione. Nessuna recente novità ha invece interessato gli adempimenti fiscali, con riferimento ai quali è stata prevista esclusivamente la proroga del modello 770/2020 al 10 dicembre giusto articolo n. 10 del D.L. 137/2020.

Nello specifico, alcuni interventi riguardano la scadenza di oggi 16 novembre 2020.

L'articolo 7 D.L. n. 149/2020 ha infatti disposto la sospensione dei termini in scadenza oggi 16 novembre riferiti al versamento:

La sospensione è disposta però soltanto a favore dei seguenti soggetti:

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato. 

Il successivo articolo 11 del D.L. n. 149/2020 - Ristori bis - prevede poi la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Per meglio analizzare questa disposizione si rende però necessario discernere la norma congiuntamente all'articolo 13 D.L. n. 137/2020 - Decreto Ristori – il quale aveva previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020. La sospensione in esame operava per i versamenti riferiti ai mesi di novembre e quindi in scadenza il 16.12.2020. Con il Decreto Ristori bis il Governo ha corretto il tiro, evitando che i datori di lavoro dovessero comunque versare, nell'immediato, i contributi previsti, pur a fronte delle sospensioni lavorative introdotte.

Dunque, l'articolo 11 D.L. n. 149/2020 dispone la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di novembre a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell'allegato 1 allo stesso decreto e viene contestualmente precisato che tale estensione non si applica ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail, che, quindi, dovranno essere regolarmente versati entro oggi 16 novembre; successivamente, la Circolare n. 128 del 12 novembre, l'Inps ha precisato che la sospensione in esame opera anche con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa, ma non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione di emergenza Covid.

La sospensione del versamento dei contributi in scadenza oggi 16 novembre è disposta a favore dei seguenti contribuenti:

Come chiarito sempre dalla Circolare Inps n. 128 del 12.11.2020, le "zone rosse" e le "zone arancioni" devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue: zona arancione Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia; zona rossa Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle "zone gialle", "arancioni" e "rosse", non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva in esame.

I contributi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Purtroppo la norma dimentica tante attività con sede in zone arancioni o gialle che, anche se ufficialmente aperte, scontano la crisi di domanda di beni e servizi causata dalla ridottissima mobilità e dalla totale mancanza di aspettativa. Ci vogliono misure urgenti di intervento a favore di esercenti e contribuenti tartassati dalla zona arancione, così come nella zona rossa. Chi ha chiuso non può pagare le tasse come e quando le attività che invece sono rimaste aperte; serve o una sospensione generalizzata dei tributi per il settore commercio e servizi, ancora alle prese con le difficoltà create dal primo lockdown e oggi con le enormi perdite dovute alle nuove limitazioni.

Attendiamo fiduciosi.

Meditate contribuenti, meditate.

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