Si tratta di un istituto che è stato più volto rivisto nel corso degli anni ma che ha trovato una precisa definizione sistemica all'interno del nostro ordinamento grazie al D.Lgs.vo n. 81 del 2015 ( in attuazione della Legge 183 del 2014 ossia del Jobs Act). Con il detto intervento si è, infatti, assistito ad uno strutturale ed organico riordino dei contratti di lavoro (tra l'altro nell'ottica sovrana della garanzia delle pari opportunità).
Il contratto di somministrazione si configura in una fornitura professionale di mano d'opera a tempo determinato o indeterminato, che si differenzia in maniera determinante dall'appalto, nonostante alcune volte possa farsi confusione tra i due istituti, rappresentando l'appalto una fornitura all'impresa committente di un'opera o di un servizio, e la somministrazione una mera fornitura di prestazioni di lavoro ad un'altra impresa detta utilizzatrice, avendosi dunque un "fare" nell'appalto ed un "dare" nella somministrazione.
La detta fornitura di manodopera caratterizzante la somministrazione viene effettuata da specifiche agenzie a ciò autorizzate nei confronti dell'impresa richiedente per il soddisfacimento di esigenze produttive incombenti su quest'ultima.
Volendo sintetizzare i caratteri distintivi principali dell'istituto della somministrazione, così come risultanti a seguito del detto intervento legislativo, sono i seguenti: la somministrazione realizza un vero e proprio rapporto triangolare; l'agenzia di somministrazione pone in essere due contratti distinti, ossia quello con l'impresa richiedente ( di natura commerciale) e quello col lavoratore ( rapporto di lavoro subordinato) che di fatto è assunto dall'agenzia; l'agenzia di somministrazione deve possedere i requisiti previsti dalla legge ed essere iscritta in un apposito albo pubblico.
Con l'intervento del Jobs Act è stata completamente liberalizzata la somministrazione di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ed è dunque possibile farvi ricorso per qualsiasi tipo di attività e senza che sussista una specifica causale, ricorrendo solo dei limiti quantitativi per l'impiego di lavoratori somministrati che nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono essere assunti in misura superiore al 20% in linea generale.
Il contratto di somministrazione che interviene tra agenzia ed utilizzatore deve avere necessariamente forma scritta, in caso contrario i lavoratori assunti saranno considerati, in ragione della nullità del contratto, a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Di fatto nella somministrazione di lavoro si assiste ad una "dissociazione" tra il soggetto che formalmente è il datore di lavoro (impresa somministratrice) ed il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione ( utilizzatore). L'impresa somministratrice mantiene il potere disciplinare ed eroga a suo carico il costo del lavoro che poi sarà rimborsato dall'utilizzatore (ad eccezione dei contributi previdenziali ed assicurativi che restano a carico dell'impresa somministratrice). L'utilizzatore esercita nei confronti del lavoratore così assunto il potere direttivo.
In un'ottica di assoluto "favor lavoratoris" è previsto un regime di solidarietà tra utilizzatore e somministratore per l'effettivo pagamento del trattamento economico e per il versamento dei relativi contributi previdenziali.
Per tutta la durata della "missione" presso l'utilizzatore il lavoratore ha diritto, a parità di mansioni svolte, al medesimo trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti di pari livello, oltre al diritto ad essere informato da parte dell'utilizzatore dell'eventuale presenza di posti vacanti ai quali il lavoratore potrebbe aspirare.
In tal senso è prevista la nullità di qualsiasi clausola volta a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore una volta conclusasi la "missione" (salva l'ipotesi in cui sia corrisposta a tal fine un'adeguata indennità).
Nei casi di assunzione a tempo indeterminato per i periodi nei quali il lavoratore resta in "stand by", ossia in attesa di essere "utilizzato", a suo vantaggio, è prevista l'erogazione di un'indennità mensile di disponibilità.
Per completezza espositiva va precisato che, nonostante la "particolarità" di questo tipo di rapporto lavorativo, al lavoratore in "missione" va riconosciuto l'esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale spettanti, presso l'impresa utilizzatrice, nonché la possibilità di partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente delle stessa impresa utilizzatrice.