I giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21997 dell' 11 settembre 2018 emessa dalla Sesta Sezione Civile, hanno dichiarato che in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio dell Stato di un parte ad opera del Giudice, la eventuale opposizione al Presidente del Tribunale competente, l'unico soggetto ad avere la legittimazione " ad opponendum " è la parte e non anche il proprio difensore.
I Fatti
Con provvedimento del giudice del Tribunale di Catanzaro veniva disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato di una parte in un giudizio civile e conseguentemente l'istanza presentata dal difensore per la liquidazione dei compensi veniva rigettata.
Avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio il difensore, in proprio, proponeva opposizione al Presidente del Tribunale di Catanzaro il quale, decidendo l'opposizione proposta dall'avv. Xxxxxxxxxxla rigettava per carenza di legittimazione del soggetto proponente.Avverso tale decisione l'avv. xxxxxx proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduceva il vizio di supposta nullità dell'impugnata ordinanza per violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 24 Costi. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 93 del d.P.R. n. 115/2002. Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, all'esito dell'opposizione — avrebbe dovuto riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita alla parte, a favore del difensore, esercitabile anche in sede di reclamo ai sensi dell'art. 99, comma 1°, cit. d.P.R. n. 115/2002 e di presentazione di ricorso per cassazione nei riguardi dell'ordinanza di reiezione del reclamo stesso.
Con il secondo motivo , il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice, con l'ordinanza impugnata, preso in esame tutte le questioni sottoposte al primo decidente. Facendo rilevare che l'istanza di liquidazione degli onorari a titolo di gratuito patrocinio era stata rigettata per "malafede della parte" e non per carenza di legittimazione.
Motivazione
I giudici di legittimità hanno rilevato che i due motivi del ricorso sono destituiti di fondamento. Il Collegio decidente ha evidenziato che, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n. 1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016) e quindi non è configurabile con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.
I giudici della Sesta Sezione Civile hanno ribadito un orientamento già consolidato in giurisprudenza secondo cui " detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra l'art. 93 e 99 del d.P.R. n. 115/2002, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio".
Nel caso di specie non si controverteva della liquidazione dei compensi spettanti al difensore quindi è lo stesso è stato dichiarato carente di legittimazione ad agire.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato con la condanna alle spese in favore del Ministero della Giustizia.
Si allega ordinanza