Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 07 Luglio 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Soccombenza parziale: nessuna condanna dell'attore al pagamento di parte delle spese di lite

In caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 - 01).

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19933 del 21 giugno 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente ha promosso un giudizio innanzi al Tribunale contro i convenuti per sentirli condannare al pagamento della somma di € 38.400,00, a titolo di clausola penale o, in subordine, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta in loro favore, oltre al rimborso delle spese. È accaduto che il Tribunale ha accertato che l'attività di intermediazione è stata svolta da altra società e che l'attrice non ha provato i rapporti di collaborazione con detta società. Così la domanda attorea è stata parzialmente accolta, ossia è stata accolta solo in relazione al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, con compensazione delle spese di lite. Ha proposto appello la ricorrente. La Corte territoriale in accoglimento parziale dell'appello, ha compensato le spese di lite del doppio grado di giudizio, ponendole per i tre quarti a carico della ricorrente stesse e per il restante quarto a carico di uno dei convenuti.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

Tra gli altri motivi, la ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata è stata pronunciata in violazione e falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 112 c.p.c. e 132 c.p.c., in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito compensato le spese del doppio grado nonostante la sua domanda fosse stata parzialmente accolta in primo grado e in appello e fosse stata rigettata la domanda riconvenzionale di uno dei convenuti, che non ha proposto appello incidentale in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, detto motivo è fondato.

In particolare, si fa rilevare che la Corte d'appello è stata chiamata a regolare le spese di un giudizio all'esito del quale la domanda attorea è risultata parzialmente fondata. Ai fini della regolamentazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, tenendo conto non dell'esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma del risultato finale conseguito dall'attore. Corollario di questo principio è che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 - 01). 

Ne consegue che ove in primo grado l'attore sia risultato parzialmente vittorioso, lo stesso, in appello, in base "all'esito complessivo"' del giudizio, resta pur sempre l'attore. In questa ipotesi, il Giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non anche porle anche in parte a carico della parte risultata comunque vittoriosa (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015, Rv. 636950 - 01). In caso contrario, ossia se il Giudice d'appello dispone una riduzione delle spese nei riguardi del soggetto che non ha proposto impugnazione e pone a carico della parte parzialmente vittoriosa il pagamento del residuo di spese, egli incorrerebbe nella violazione dell'art.112 c.p.c. ( Cass. civile sez. I, 05/0812011, n.17031). Orbene, tornando alla fattispecie in esame, la società ricorrente è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado e il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite. Anche in grado d'appello, la ricorrente è risultata parzialmente vittoriosa in relazione al capo di domanda concernente la determinazione delle spese di pubblicità, sicché, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento dei tre quarti delle spese di lite del giudizio di primo grado. Vi è stata, quindi, una violazione degli art.112 c.p.c. e 92 c.p.c. in quanto la parte appellante, nonostante l'accoglimento dell'appello, è stata condannata a sostenere in parte le spese di lite del convenuto. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione a detto motivo di ricorso, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello in diversa composizione, pronunciando il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta in primo grado, e in appello, la parte vittoriosa, in base all'esito complessivo del giudizio resta pur sempre l'attore, con la conseguenza che il Giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado, ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa".