Di Elsa Sapienza su Giovedì, 01 Febbraio 2024
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Siti internet, avvocati e pubblicità on line.

 Come risaputo la concorrenza oggi è sempre più spietata ed a differenza di quanto avveniva in passato, quando funzionavano soprattutto il passaparola e le conoscenze, oggi internet fa da padrone ,quindi, avere un sito internet, utilizzare i social, podcast o altro. Ciò che manca però è una adeguata conoscenza delle regole da rispettare anche di tipo deontologico. Cosa facciamo quando abbiamo bisogno di un'informazione di qualunque natura? La prima cosa che facciamo è cercare su un motore di ricerca.

L'avvocato quindi deve adottare strategie di marketing ad hoc, applicandole al mondo legale e alla costruzione della sua presenza online, con analisi della domanda e dell'offerta, soprattutto dei bisogni e delle richieste dei potenziali clienti e del processo che li porta a scegliere un professionista rispetto ad un altro.

Nel creare la propria strategia di legal marketing, è importante scegliere con attenzione il canale attraverso il quale diffondere le informazioni. Il sito web, anche per l'avvocato, è soggetto al rispetto delle informazioni generali obbligatorie contenute nel d.lgs. n. 70/2003:

a) Nome, denominazione o ragione sociale del professionista,
b) Domicilio o sede legale,
c) Dati che consentano all'utente di contattare rapidamente il professionista per comunicare con lui in maniera diretta ed efficace, compreso l'indirizzo di posta elettronica,
d) Il numero di iscrizione all'albo,
e) Il riferimento diretto a eventuali codici di condotta che regolano la sua attività (nel caso dell'avvocato il codice deontologico).

Nell'indicazione del nome, l'avvocato dovrà specificare se il titolo professionale è stato conseguito in Italia o all'estero. L'informativa privacy deve essere redatta tenendo conto del GDPR per cui va personalizzata caso per caso, onde evitare di incorrere in sanzioni da parte del Garante per un'errata informativa all'utente. Molto importante è inoltre conoscere il concetto di cookie: si tratta di piccoli file di testo che sono necessari al funzionamento del sito web, affinché il suo server possa ottenere informazioni sull'attività che ogni singolo utente compie su quelle determinate pagine (quante volte si è collegato, dove ha cliccato, cosa ha fatto).

I cookie si distinguono in varie categorie:

a) i cookie tecnici sono quelli che permettono al sito web di funzionare in maniera corretta;
b) i cookie analitici sono quelli che forniscono al gestore del sito dati di natura statistica, come ad esempio il numero di visitatori del sito o di ogni pagina;
c) i cookie di profilazione, come dice il nome stesso, servono a profilare l'utente durante la navigazione per scopi commerciali, attraverso l'invio di messaggi pubblicitari ad hoc, personalizzati sulla base dei gusti e delle preferenze che l'utente ha manifestato navigando o cliccando su quel determinato sito web;
d) i cookie di terze parti, infine, sono quelli che non vengono trasmessi all'utente direttamente dal proprietario del sito internet (i c.d. cookie di prime parti), bensì da soggetti terzi, sempre con intento di profilazione per scopi commerciali.

La normativa richiede che per l'utilizzo di cookie di profilazione e di terze parti non indispensabili alla navigazione del sito, il titolare debba richiedere un espresso consenso all'utente, inserendo un sistema che sia in grado di bloccare questi cookie prima ancora che il visitatore sia chiamato a prestare il suo consenso.

Il sito dovrà perciò essere dotato di un'apposita informativa cookie e di un cookie banner, breve o estesa a seconda dei cookie utilizzati, pena l'applicazione di sanzioni fino a 20.000 euro. Il sito web, così costruito, dovrà poi essere lanciato online e posizionarsi all'interno dei motori di ricerca, essere condiviso e visitato dagli utenti. Altro importante canale di comunicazione, per l'avvocato del nuovo millennio, è rappresentato dai social network. In ogni caso ciò che conta è l'uso di un linguaggio comprensibile, semplice.

L'avvocato, difatti, a norma dell'art. 9 del codice deontologico forense deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

I doveri di probità, dignità e decoro devono essere osservati dall'avvocato anche al di fuori dell'attività professionale, nella vita quotidiana, per salvaguardare la reputazione e l'immagine sia propria che dell'intera categoria forense, anche chiaramente on line e sui social network.

L'avvocato, proprio per tutelare l'affidamento che la collettività ha nei suoi confronti, può fornire informazioni:

Le informazioni possono essere diffuse al pubblico con qualunque mezzo, anche attraverso quello informatico, purché siano:

a) trasparenti,
b) veritiere,
c) corrette,
d) non equivoche,
e) non ingannevoli,
f) non denigratorie o suggestive,
g) non comparative.

Il Codice Deontologico, nel garantire all'avvocato la possibilità di utilizzare qualunque mezzo per informare i terzi sulla propria attività professionale, all'art. 35 stila delle vere e proprie linee guida sul dovere di corretta informazione gravante sull'avvocato:

  1. obbligo di fornire informazioni nel rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale;
  2. divieto di informazioni comparative con altri professionisti, nonché di informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive, che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi che non siano inerenti l'attività professionale;
  3. obbligo di specifica indicazione del titolo professionale, della denominazione dello studio e dell'Ordine di appartenenza;
  4. possibilità di utilizzare il titolo di professore solo se l'avvocato sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando la qualifica e la materia di insegnamento;
  5. per i praticanti, obbligo di utilizzare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale ulteriore specificazione di "abilitato al patrocinio", qualora lo abbia conseguito;
  6. divieto di indicare i nominativi di professionisti e di terzi che non siano collegati con lo studio in maniera diretta ovvero che non facciano parte dell'organigramma dello studio;
  7. divieto di utilizzare il nome di un professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, in assenza di espressa manifestazione di volontà o disposizione testamentaria ovvero di consenso unanime degli eredi;
  8. divieto di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, anche se questi vi acconsentano;
  9. obbligo di rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni costituisce illecito disciplinare, sanzionabile con la censura, sanzione disciplinare di media gravità.

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