Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 12 Ottobre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura civile

Sinistro stradale, violazione delle norme codice della strada da parte di uno dei conducenti coinvolti, non esclude grado di colpa dell'altro

Con ordinanza n. 25143 del 10 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di incidente stradale, il concorso di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., ha carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, "dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro". Tuttavia, il fatto che uno dei due conducenti abbia posto in essere un comportamento in violazione del codice della strada, "non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente". Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità. Il ricorrente ha esposto in merito ad un sinistro occorso mentre era a bordo del suo motociclo. In buona sostanza, giunto ad un incrocio, il conducente di un'autovettura non ha rispettato un segnale di stop, tagliando la strada al ricorrente. Così, quest'ultimo ha impattato violentemente con l'autovettura. Nello scontro il conducente dell'autovettura ha subito lesioni gravi che hanno causato il suo decesso immediato, mentre il ricorrente:

Alla luce dei danni subiti, il ricorrente ha agito in giudizio, chiamando in causa gli eredi del conducente dell'autovettura e la Compagnia di Assicurazione di quest'ultimo al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per complessivi € 588.269,50. In primo grado, il Tribunale ha ritenuto sussistente la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, c. 2, c.c. e, pertanto, considerato che al ricorrente è stato liquidato in sede provvisionale € 230.000,00, ha dichiarato cessata la materia del contendere e l'ha condannato al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi dell'altro conducente. Il ricorrente ha proposto appello che è stato dalla Corte territoriale rigettato e, per questo, il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Innanzitutto, prima di esaminare la fattispecie in questione, appare opportuno richiamare quanto stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., secondo cui "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". Da questa formulazione, è chiaro il carattere residuale di tale disposizione. Infatti, questa norma trova applicazione quando non sussiste una pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, con l'ovvia conseguenza che non troverà applicazione ogniqualvolta sia accertata la colpa esclusiva di uno dei guidatori. Orbene, questo principio, apparentemente chiaro, leggendo letteralmente la norma in questione, in realtà va interpretato, tenendo conto del caso concreto. Invero, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, "in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può [...] ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass., sez. III, sent. N. 23431/2014). 

In buona sostanza, in forza di tale orientamento, è evidente che qualora sia accertata la violazione del codice della strada da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, è necessario, comunque, procedere alla verifica del rispetto da parte dell'altro conducente delle norme sulla circolazione stradale e delle regole di diligenza e prudenza. Se manca la dimostrazione che l'altro automobilista abbia rispettato dette norme e regole, allora si dovrà presumere sussistente un concorso di colpa. Tornando al caso in esame, a parere dei Giudici di legittimità, la Corte d'Appello ha giustamente ritenuto la corresponsabilità dei due conducenti, applicando l'art. 2054, c. 2, c.c., in quanto, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, il ricorrente non ha dimostrato che la responsabilità, nel sinistro in oggetto, sia stata esclusivamente dell'altro conducente, né ha provato di avere assunto una condotta nel rispetto delle norme e regole su richiamate. In forza di tali mancanze, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover sposare l'orientamento giurisprudenziale prevalente in punto innanzi citato. Pertanto, se è vero che l'art. 2054, co. 2, c.c., si applica soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; è altrettanto vero che l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti, imputabile alla violazione del codice della strada (come per esempio il mancato rispetto di uno stop), non deve esimere il giudice dal verificare il comportamento dell'altro guidatore. E ciò al fine di escludere che quest'ultimo abbia assunto una condotta in contrasto con le norme suddette e dei normali precetti di prudenza da cui derivi una sua corresponsabilità (Cass., sent. n. 21130/2013; Cass., sent. n. 124/2016). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, quindi, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata. 

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