Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 15 Settembre 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Sinistro stradale, ricostruzione del fatto: no a sindacato di legittimità se la motivazione è coerente

È sottratta al sindacato di legittimità la ricostruzione delle modalità del fatto che ha causato il sinistro stradale se il ragionamento posto a base delle conclusioni della decisione del Giudice di merito è coerente dal punto di vista logico-giuridico.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26052 del 5 settembre 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

I ricorrenti sono congiunti della vittima, terzo trasportato di un'autovettura coinvolta in un incidente. Essi hanno agito in giudizio contro i) il proprietario della vettura, priva di assicurazione, e ii) la società di assicurazione che risulta impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio il proprietario del veicolo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per aver egli venduto la vettura al conducente (anch'egli defunto) in data antecedente al verificarsi dell'incidente. A seguito di ciò, i ricorrenti hanno chiesto di poter integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del conducente-proprietario. È accaduto che, in primo grado, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'originario proprietario, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente nella determinazione dell'incidente e condannando in solido la società di assicurazione e gli eredi del conducente al risarcimento dei danni. 

La pronuncia è stata impugnata e la Corte d'appello adita ha ridotto l'entità del risarcimento in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che il terzo trasportato viaggiava sul sedile di destra accanto al conducente privo delle cinture di sicurezza. Il nesso causale tra tale colposa omissione, sanzionata dall'art. 172 del codice della strada, e il grave trauma cranico riscontrato dall'esame autoptico sul cadavere ha determinato, secondo la Corte di merito, la necessità di ridurre l'entità del risarcimento nella misura di un terzo a titolo di concorso di colpa (art. 1227 cod. civ.).

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

Il ricorrente si duole, tra l'altro, della violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto provato il fatto colposo del trasportato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., consistente nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Richiamando le conclusioni del consulente tecnico incaricato di svolgere l'esame autoptico sul cadavere, i ricorrenti rilevano che la Corte d'appello sarebbe incorsa in un errore di percezione, perché dalla relazione non risulta indicata l'esistenza di un trauma cranico sul corpo della vittima, per cui il mancato uso delle cinture non sarebbe stato provato. Ci si troverebbe, a loro dire, in presenza di una violazione dell'art. 115 citato, perché la sentenza avrebbe ridotto l'entità del risarcimento senza una vera motivazione o con una motivazione ritenuta apodittica. 

La Suprema Corte, innanzitutto, richiama quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e le ordinanze 5 giugno 2018, n. 14358, e 11 aprile 2022, n. 11656). Orbene, tornando al caso di specie, secondo i Giudici di legittimità, la Corte d'appello, benché con una motivazione alquanto stringata, ha [...] dato conto, anche attraverso il richiamo al verbale redatto dalla Polizia stradale, delle ragioni per le quali ha riconosciuto un concorso di colpa a carico del trasportato, a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Ne consegue, ad avviso della Corte di Cassazione, che il ricorso proposto mirerebbe a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, ove sussistente una coerente motivazione del Giudice di merito.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. 

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