Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 24 Gennaio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Sinistro stradale e indennizzo diretto: cosa fare?

Inquadramento normativo: D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006; Dpr n. 254/2006; D.Lgs. n. 209/2005.

Indennizzo diretto: Con l'indennizzo diretto, in caso di incidente stradale, è possibile chiedere il risarcimento danni direttamente alla propria compagnia di assicurazione.

Quando opera l'indennizzo diretto? L'indennizzo diretto opera nell'ipotesi di incidente tra due veicoli a motore identificati e assicurati. In tali casi, bisogna presentare denuncia alla propria compagnia di assicurazione, compilando un modulo (nella specie, il modulo Cai – contestazione amichevole di incidente –), in cui vanno riportate le seguenti informazioni: «a) la data del sinistro b) le generalità delle parti (conducente e/o assicurato); c) le targhe dei due veicoli coinvolti; d) la descrizione [...] delle circostanze e delle modalità del sinistro [...]».

Quali danni possono essere risarciti? Il risarcimento diretto è una procedura che ha ad oggetto i danni i) al veicolo, ii) alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell'assicurato, iii) alla persona del conducente non responsabile dell'incidente, entro determinati limiti. Sono esclusi dalla procedura di tale tipo di risarcimento:

Casistica: «La procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti prestabiliti (lesioni di lieve entità). 

In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa "conoscenza" con la struttura dell'assicuratore» (Cass. civ., n. 21896/2017).

Cosa succede dopo la denuncia? Quando a causa dell'incidente sono stati riportati solo danni alle cose, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante tali danni, l'impresa di assicurazione «formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta». Se è stato compilato il modulo Cai e questo è stato sottoscritto da entrambi i conducenti, allora il termine di 60 è ridotto a 30 giorni. Qualora vi sono danni alla persona, l'assicurazione potrà provvedere a formulare l'offerta entro 90 giorni.

Azione giudiziale: «In caso di mancato accordo con il danneggiato sull'entità dell'indennizzo, l'impresa assicuratrice che gestisce il sinistro, ove ne sussistano i presupposti, gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta nei termini di legge», salvo il diritto del danneggiato di agire in giudizio, qualora reputi che tale somma non sia congrua per i danni subiti. Il danneggiato potrà agire in giudizio anche quando l'assicurazione non provvede a formulare l'offerta nei termini stabiliti o ritiene di non formulare alcuna offerta. In queste ipotesi l'azione sarà proposta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. 

Può accadere, tuttavia, che l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, può chiedere

Casistica: «Nell'assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, [...] e per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini per la formulazione dell'offerta, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto» (Cass. civ., n. 24548/2018). Dovrà necessariamente, invece, essere chiamato in giudizio, in caso di azione diretta, il danneggiante responsabile del sinistro, sussistendo tra le parti un litisconsorzio necessario (Cass. civ., n. 21896/2017).

Risarcimento diretto e Card: La Card è la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. In buona sostanza, tutte le imprese di assicurazione con sede legale in Italia hanno l'obbligo di aderire a tale convenzione per regolare i rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto. 

Messaggi correlati