Il nuovo Codice delle Assicurazioni, all´art. 141, ha introdotto una novità rilevante prevedendo l´azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti dell´impresa assicuratrice del veicolo.
Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell´impresa assicuratrice, risparmiandogli l´onere di dimostrare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. n. 16181 del 2015).
In virtù di ciò, ogniqualvolta si verifica un sinistro stradale, ai passeggeri trasportati spetta sempre il risarcimento per le lesioni personali riportate; ciò vale anche se non c´è stato alcun urto tra il veicolo e altre automobili , come nel caso, per esempio, in cui l´auto sia uscita fuori di strada per l´eccessiva velocità ovvero abbia sbandato per evitare un pericolo o un ostacolo.
In particolare la Corte d´Appello dell´Aquila ha stabilito che, a prescindere dalle modalità dell´incidente stradale e dalle relative responsabilità, chi è trasportato all´interno di una delle vetture coinvolte nello scontro ha sempre diritto a ottenere l´indennizzo da parte della compagnia di assicurazione del conducente dell´auto in cui si trovava e questo principio trova applicazione anche se non c´è stato alcun urto, come nell´ipotesi in cui l´auto esca di strada senza coinvolgimento di terzi.
Questo orientamento trova peraltro conforto nelle parole della Cassazione secondo la quale "deve ritenersi che l´art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall´esistenza di due veicoli ... ; la norma presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 5 luglio 2017, n. 16477).
Avv. p. Rosaria Panariello