Di Giovanni Di Martino su Venerdì, 24 Novembre 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Si può svolgere un altro lavoro durante la "malattia" senza essere licenziati? La "soluzione" della Cassazione

Su questo interrogativo, piuttosto diffuso, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la recentissima sentenza n.27333/17.
Con tale sentenza viene spezzata una lancia a favore del lavoratore dipendente che durante il periodo di malattia svolge un´altra attività, sempre che essa venga posta in essere rispettando i doveri sullo stesso incombenti.
Il lavoratore può, dunque, svolgere un altro lavoro nel periodo suddetto, ma, agendo secondo correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà, nel rispetto degli obblighi precedentemente assunti contrattualmente e non in concorrenza col proprio lavoro "effettivo".
Tale condotta non potrà dare luogo ad un licenziamento legittimo ove dalla stessa non derivi un pregiudizio per la guarigione del lavoratore o comunque una dilatazione dei tempi di guarigione, ritardandone il rientro a lavoro.
Nel caso sottoposto ai Giudici di Piazza Cavour un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per aver svolto nel periodo di malattia un´attività lavorativa uguale a quella prestata sul luogo di lavoro, ma presso un locale proprio.
Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore con sentenza solo parzialmente riformata dalla Corte d´Appello.
La società datrice di lavoro ricorreva in Cassazione.
I Supremi Giudici ribadiscono nel caso " de quo" i principi sopra enunciati, coerentemente a quanto emerge a tal proposito dalla giurisprudenza di legittimità, puntualizzando che nessuna censura può essere mossa contro il lavoratore nella cui condotta non sono ravvisabili profili che portano ad ipotizzare una fraudolenta simulazione della malattia o un pregiudizio alla tempestiva ripresa del servizio, in quanto l´attività svolta dal lavoratore e contestata dalla ricorrente era assolutamente compatibile, data marginalità dell´impegno lavorativo, certamente inidoneo a fondare la presunzione dell´inesistenza dell´infermità,
con il riposo prescritto dal medico ( infermità tra l´altro certificata anche da CTU)
Per questi motivi i Supremi Giudici rigettano il ricorso del datore di lavoro.
Sia allega Sentenza.
Avv. Giovanni Di Martino
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