Di Alessandra Garozzo su Sabato, 02 Febbraio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Sì al licenziamento della dipendente troppo “social”

Un eccesso di "clic" può costare il posto di lavoro!

Ciò emerge con chiarezza dalla recentissima sentenza n.3133 del 2019 dei Supremi Giudici di Cassazione, Sezione Lavoro, che hanno di fatto confermato la legittimità del licenziamento irrogato dal datore di lavoro, nel caso specifico un medico, nei confronti della segretaria la cui efficienza lavorativa sembrava fortemente compromessa da una sfrenata passione per i "Social" ed in particolare per Facebook.

La donna, infatti, probabilmente approfittando della fiducia datale dal datore di lavoro, e quindi di non essere soggetta ad alcun controllo da parte dello stesso, effettuava svariati accessi giornalieri a siti estranei al contesto lavorativo, sottraendo molto tempo alla propria attività lavorativa. 

I Giudici di Piazza Cavour, oltre a ritenere biasimevole il comportamento della lavoratrice, in linea con quanto statuito dai Giudici di "prime cure" e dai Giudici d'Appello, non ritengono meritevole di accoglimento la difesa della donna che fa riferimento ad un presunto licenziamento ritorsivo, avendo fatto richiesta la lavoratrice di usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104 del 1992; né, secondo i Giudici del Palazzaccio può parlarsi di violazione della privacy, non sostanziandosi la detta condotta in una semplice verifica della cronologia degli accessi.  

Nessun dubbio, inoltre, nutrono i Supremi Giudici sulla riconducibilità dei detti accessi alla donna necessitando tali accessi "privati" di specifiche chiavi d'accesso.

Alla luce di quanto detto non può parlarsi i alcun modo  di licenziamento ritorsivo, così come sostenuto dalla difesa della lavoratrice, ma di un licenziamento giustificato da un'irreversibile rottura del vincolo fiduciario che deve essere presente anche in costanza di rapporto di lavoro.

Avv. Alessandra Garozzo