L'insegnamento prestato nella scuola paritaria va valutato solo con riferimento all''inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e all'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020), ma non riguardo al riconoscimento di qualsiasi altro beneficio. Ne consegue che, ai fini dell'anzianità di servizio, non va valutato il servizio prestato presso le predette scuole paritarie nel periodo antecedente l'assunzione alle dipendenze del Miur con contratto a tempo indeterminato.
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 25226 del 10 novembre 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Le ricorrenti sono due insegnanti della scuola statale secondaria superiore che sono state assunte alle dipendenze del Miur con contratto a tempo indeterminato. È accaduto che in precedenza hanno prestato servizio presso le scuole paritarie e per questo hanno agito in giudizio affinché fosse loro riconosciuta l'anzianità maturata per gli anni di servizio prestato presso le predette scuole. In primo grado, il loro ricorso è stato accolto. In grado d'appello, la Corte ha respinto tutte le domande proposte nei confronti del Miur, ritenendo inapplicabile all'insegnamento presso le scuole paritarie il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 che si riferisce al solo servizio preruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo nel dettaglio l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione della SC
Innanzitutto appare opportuno richiamare la disciplina applicabile al caso di specie, ossia l'art. 495 D.Lgs. n. 297/1994. Tale norma riconosce ai docenti che hanno prestato servizio presso le scuole pareggiate gli stessi benefici riconosciuti agli insegnanti delle scuole statali, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo economico. Da tale equiparazione, restano escluse le scuole paritarie. In punto, anche la giurisprudenza, riprendendo quanto statuito da tale norma, ha affermato che ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non viene riconosciuto il servizio preruolo svolto nelle scuole paritarie. E ciò in considerazione del fatto che:
- non sussiste omogeneità tra lo status giuridico del personale docente delle scuole statali e quello delle scuole paritarie;
- tale non omogeneità impedisce conseguentemente di uniformarne il trattamento economico.
A questo deve aggiungersi la mancanza di una norma di legge che consenta un'uniformità di trattamento economico, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate, [...] in quelle materne statali e comunali (Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini Cass. n. 33137/2019 e Cass. n. 33134/2019). In buona sostanza, la legge:
- da un lato, ha garantito agli alunni frequentanti le scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia con riferimento al valore del titolo di studio che con riguardo alla qualità del servizio di istruzione,
- dall'altro, non ha equiparato il rapporto di lavoro che viene instaurato fra docente e scuola paritaria con quello instaurato tra insegnante e scuola statale. E ciò in considerazione del fatto che tra i due tipi di rapporti di lavoro sussistono differenze in merito alle modalità di assunzione; differenze, queste, che rendono evidente la non omogeneità dello status.
In punto, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e il D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, che consentono la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020). Né si può giungere a una conclusione diversa invocando il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili. E tanto in quanto la comparabilità è possibile solo ove i rapporti di lavoro:
- si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro non diversi;
- siano assoggettati alla stessa disciplina in merito alla loro instaurazione e gestione.
Situazione, questa, diversa da quella sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità. Nella fattispecie in esame, infatti, le ricorrenti chiedono che venga valutato, ai fini del trattamento economico, il servizio preruolo dalle stesse prestato nelle scuole paritarie. Secondo la Corte di Cassazione, in virtù di quanto su esposto, non può procedersi a questa valutazione e ciò in quanto non sussiste omogeneità di status giuridico tra il personale docente della scuola paritaria e quello della scuola pubblica. Con l'ovvia conseguenza che gli insegnanti della scuola paritaria non potranno godere degli stessi benefici di quelli assunti con rapporto di lavoro pubblico.
Alla luce delle considerazioni sin qui enunciate, quindi, i Giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso e per tal verso, l'hanno respinto.