Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame proposta da un indagato per concorso in reato di indebita compensazione nei confronti del sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari.
Esponeva il difensore che il provvedimento sarebbe stato affetto dal vizio di violazione di legge in tema di concorso di persone nel reato e carenza di motivazione.
Osservava infatti come della colpevolezza dell'indagato fosse stata data prova solo a partire dell'entità delle somme evase, da ciò derivando la consapevolezza dell'illiceità posta in essere dal suo commercialista.
Tralasciando la vicenda concreta, preme sottolineare come la Corte abbia ricordato che l'unico vizio che può essere legittimamente esaminato dalla Cassazione in questi casi come questi è quello che attiene alla violazione di legge, nella quale possono ben rientrare sia gli errores in procedendo che gli errores in iudicando in cui è incorso il tribunale del riesame.
Non può invece rilevare il vizio di motivazione a meno che non sia tale da essere del tutto mancante, ovvero "privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza […] inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice".
Infine, ricorda sempre la Corte rispetto alle doglianze difensive che in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma, semmai, il fumus commissi delicti. Basta in pratica la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato per rendere legittima la misura
Chiaramente, questo non esime il giudice dal verificare tutti gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ai fini di questa valutazione, ma anche le confutazioni della difesa.
In sede di riesame, infatti, può venire in rilievo anche l'elemento soggettivo, ma in quel caso la sua assenza deve emergere ictu oculi; le altre valutazioni sono rimesse ad un giudizio eventuale successivo giudizio ma esulano da questa fase cautelare.