Di Elsa Sapienza su Giovedì, 04 Agosto 2022
Categoria: Famiglia e Conflitti

Separazione, vacanze estive e conflitti genitoriali

 In caso di separazione generalmente i Tribunali non scendono troppo nel dettaglio quando occorre stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con i propri figli.

Tale decisione infatti è rimessa al giudice della separazione, che ai sensi dell'art. 337 ter c.c, nel superiore interesse dei figli e nel rispetto del principio della bigenitorialità, stabilisce affidamento, tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Inoltre, il Giudice terrà conto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all'interesse dei figli.

Costituisce prassi comune quella di riconoscere in genere a ciascun genitore la possibilità di trascorrere 15 giorni consecutivi o frazionati per impiegare le vacanze estive in modo esclusivo con i propri figli.

Dal punto di vista civilistico se un genitore vuole partire per le vacanze con i propri figli deve comunicare all'altro, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'albergo o del luogo in cui alloggerà. Il mancato rispetto di tale obbligo, se per la giurisprudenza di merito non comporta conseguenze sul piano penale, viola senza dubbio il dovere di collaborazione che grava su entrambi i genitori nell'interesse della famiglia, contemplato dall'art. 143 del codice civile.

Di fronte alla mancata comunicazione della destinazione specifica delle vacanze con i figli, l'altro genitore ha la possibilità di attivarsi presentando eventualmente un ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento del minore ai sensi dell' art. 337 quinques o un ricorso 709 ter c.p.c. al giudice della separazione competente a risolvere proprio le controversie che insorgono tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento. Il giudice in questi casi, in base alla gravità dell'inadempimento potrà:

 - ammonire il genitore;

- disporre il risarcimento del danno in favore dell'altro genitore;

- condannare il genitore inadempiente a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 75 euro e massima di 5.000 euro alla cassa delle ammende.

Un altro rimedio esperibile in caso di esercizio della responsabilità genitoriale, se non pende alcun procedimento di separazione o divorzio è il ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.

Una volta che il Giudice fissa il calendario delle visite e decide anche sulle vacanze, il genitore che non rispetta gli obblighi incorre nel reato contemplato dall'art. 388 c.p., integra quindi un reato negare a un genitore il diritto di trascorrere le vacanze estive con i propri figli.

Al riguardo la sentenza della Cassazione n. 28980/2022 ha condannato la madre di una minore che si era adoperata per impedire alla figlia di trascorrere con il padre il mese di vacanze riconosciute dal giudice.

La madre, non solo non aveva comunicato all'ex le sue decisioni sulle vacanze della figlia, ma la stessa nel periodo spettante al padre aveva mandato la figlia in vacanza in Inghilterra.

In sede di appello veniva confermata la condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p per aver eluso il provvedimento del tribunale con il quale era stato disposto che la minore dovesse trascorrere con il padre il periodo delle vacanze, l'uomo infatti recatosi nella casa di vacanza dell'ex moglie per prelevare la bambina e recarsi con la stessa all'estero per le vacanze, non trovava nessuno e chiamava i carabinieri.

 La corte d'appello aveva ritenuto attendibile le dichiarazioni rilevando che l'ex moglie era perfettamente a conoscenza del provvedimento che stabiliva che la minore avrebbe dovuto trascorrere il periodo con il padre.

Se la ricorrente avesse voluto trasferirsi per qualche giorno nella propria residenza di Milano avrebbe dovuto comunque avvertire l'ex coniuge e rendere possibile l'incontro. E' invece emerso che la stessa non si era resa reperibile neppure nei giorni successivi a quello stabilito e che la minore era stata mandata in Inghilterra a trascorrere le vacanze.

L'imputata nel ricorrere in Cassazione contestava la decisione della Corte d'appello in quanto era errato il luogo in cui l'ex avrebbe dovuto prelevare la bambina. La donna evidenziava inoltre l'aspro contenzioso legale avviato dall'ex marito, debitore nei suoi confronti di 26.000 € per le spese straordinarie necessarie alle cure mediche della figlia. Situazione che, a suo giudizio, faceva sorgere il ragionevole dubbio sulla credibilità dell'ex e sulla strumentalità della querela presentata nel corso del procedimento di divorzio.

La Cassazione adita dichiarava il ricorso inammissibile perché generico e contenente censure sulle quali si era già pronunciata la Corte d'appello. La condotta della donna, per la Corte d'appello non poteva essere considerata scarsamente offensiva in ragione della preordinazione, dell'organizzata condotta e del bene giuridico protetto dalla norma, da cui emergeva un dolo particolarmente intenso, che emergeva ancora di più in quanto la figlia, raggiunta la maggiore età, decideva di vivere con il padre.

La minore era stata quindi strumentalizzata in una vicenda caratterizzata da un'aspra conflittualità e da qui l'esclusione del riconoscimento anche delle attenuanti generiche invocate.

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