Il Tribunale di Mantova, sezione I, con la recentissima sentenza del 24 aprile 2018, ha precisato che il nuovo orientamento dei giudici di legittimità, sancito con la nota sentenza Grilli ( n. 11504/2017) non può considerarsi retroattivo nel senso che non può configurarsi come giustificato motivo sopravvenuto al fine di riformare gli assegni già determinati in sede giudiziaria.
Nel caso di specie il ricorrente in ossequio al mutato orientamento giurisprudenziale, inaugurato con la detta sentenza della Cassazione, chiedeva la revisione dell´assegno divorzile essendo la moglie autosufficiente economicamente e venendo dunque meno, a suo avviso, in virtù del nuovo orientamento giurisprudenziale, i presupposti giustificativi per il riconoscimento del supporto economico.
Il Giudice mantovano precisa però che il nuovo orientamento non può certo retroagire a tutti quei casi in cui sia stato già determinato l´assegno, ed, a maggior ragione non può incedere su quei casi dove non vi siano sopravvenienze o giustificati motivi (ai sensi dell´articolo 9 della Legge n. 898 del 1970), come nel caso de quo, nel quale non si assiste né ad un peggioramento economico dell´ex marito né ad un miglioramento economico dell´ex moglie.
"Rebus sic stantibus" non è stata ritenuta condivisibile la richiesta avanzata dall´ex marito che ravvisava nel mutamento giurisprudenziale il motivo della richiesta di rideterminazione dell´assegno piuttosto che in criteri oggettivi normati, al fine di determinare/ rideterminare l´assegno di divorzio.
Nel caso opposto si estenderebbero a rapporti conclusi nuovi orientamenti giurisprudenziali con efficacia "retroattiva" dando, dunque, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata cosa assolutamente non consentita dall´ordinamento e ritenuta del tutto irragionevole dalla Giurisprudenza di legittimità, coprendo tra l´altro il giudicato il dedotto ed il deducibile.
Ciò detto e considerata anche l´impossibilità di invocare "il principio del c.d. ´prospective overruling´ atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato ad una norma di carattere sostanziale e non processuale, il ricorso è stato rigettato.
Si allega sentenza.
Alessandra Garozzo
Documenti allegati
Dimensione: 15,17 KB