L'automobilista è avvertito del comportamento da assumere grazie alla segnaletica stradale, anche se l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nella segnaletica medesima rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto.
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17303 del 27 maggio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale con cui è stata confermata la sentenza del Giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. Su proposta del Relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte di Cassazione per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione della SC
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo:
- la genericità della contestazione per mancata indicazione del provvedimento istitutivo della zona a traffico illimitato;
- la mancanza di prova circa l'esistenza di tale provvedimento.
Il Relatore ritiene che i motivi del ricorso sono manifestamente inammissibili.
Ma vediamo le motivazioni.
In tema di segnaletica stradale:
- ove gli automobilisti debbano adottare un comportamento derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa;
- detta fattispecie è costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge.
Ne consegue che se l'utente viene a conoscenza del provvedimento amministrativo "aliunde", questa circostanza non è idonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei confronti dell'utente stesso. E ciò in considerazione del fatto che la segnaletica stradale non è una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (Cass., sentenza n. 3660 del 13/02/2009).
A tanto deve aggiungersi la circostanza che, in tema di segnaletica stradale, ove manchi l'indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni), detta mancanza non determina la illegittimità del segnale. Con l'ovvia conseguenza che l'automobilista non può non rispettare la prescrizione di cui al segnale verticale, né la mancanza di indicazione degli estremi dell'ordinanza di apposizione può determinare l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare (ex plurimis Cass., sentenza n. 12431 del 20/05/2010). In buona sostanza l'automobilista è avvertito del divieto dalla segnaletica stradale fermo restando che l'obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto, cosa che nella specie è avvenuta.
Queste motivazioni poste a fondamento della proposta del Relatore sono state condivise dalla Corte di cassazione. E così i Giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso.