Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 05 Settembre 2022
Categoria: Leggi dello Stato

Se un condòmino squilibrato arreca danno alle persone ed alle parti comuni dell’edificio il condomìnio come può tutelarsi ?

Riferimenti normativi: Art. 844 c.c.- artt.610- 612 bis c.p.

Focus: I fatti di cronaca evidenziano sempre più atti di intolleranza di varia natura e atteggiamenti che possono turbare la tranquillità e la quiete pubblica. Anche nella compagine condominiale sono in aumento comportamenti violenti ed irragionevoli di vicini affetti da disturbi psichiatrici. Comportamenti che non solo generano un fondato timore per l'incolumità personale dei condòmini ma che, a causa degli atti vandalici posti in essere ai danni dell'edificio condominiale, richiedono anche continui esborsi monetari da parte loro. Il condomìnio come può difendersi in tali situazioni?

Principi generali: La legge non prevede alcuna incombenza in capo all'amministratore di condomìnio che ricomprenda direttamente l'obbligo di intervenire nei confronti del condòmino violento. Solo in presenza di determinate circostanze, cioè se le intemperanze di uno dei comproprietari creino danno, o pericolo di danno, per le cose comuni e se il regolamento di origine contrattuale vieti espressamente determinate condotte, l'amministratore è tenuto ad intervenire, ai sensi dell'art. 1130, primo comma nn. 1 e 2, c.c., agendo anche per le vie legali, al fine di ottenerne il rispetto. In assenza delle due citate condizioni l'amministratore, se è richiesto il suo intervento, può rispondere che non è in suo potere intervenire. 

In ogni caso, è sempre buona norma mettere a conoscenza dei fatti l'amministratore con il maggior numero di dettagli su quanto accade, affinché lo stesso possa segnalare il caso ai servizi sociali ed, eventualmente, possa testimoniare in giudizio. Infatti, dall'intensità e dalla frequenza dei comportamenti molesti dipende anche la possibilità per i condòmini di difendersi dal condòmino pericoloso ricorrendo all'autorità giudiziaria competente. Occorre, però, distinguere tra condotte che costituiscono illecito civile e condotte che, invece, si configurano come reati. Nell'ipotesi in cui un vicino con disturbi psichici sia solo incivile, cioè non rispetti le regole di buon vicinato, perché fa rumori a qualsiasi ora o perché provoca esalazioni e immissioni di fumo che superino la soglia di normale tollerabilità, ai sensi dell'art.844 c.c., è possibile ricorrere al giudice, previa diffida contro il vicino di casa responsabile di comportamenti non rispettosi della libertà e dignità del prossimo, per chiederne la cessazione e l'eventuale risarcimento del danno patito, fatta eccezione per danni di poco valore o dettati da questioni di mero principio. Se il condòmino squilibrato, oltre ad infrangere le ordinarie regole di buon vicinato, pone in essere una condotta perseguibile penalmente può essere denunciato presso le autorità competenti. In particolare, può essere chiamato a rispondere del reato di minaccia, ex art.612 c.p., e/o di violenza privata, ex art.610 c.p., se, ad esempio, impedisca ai vicini di entrare in casa o di uscirne parcheggiando volontariamente la propria auto a pochi centimetri dall'ingresso; di disturbo della quiete pubblica, ex art.659 c.p., se gli schiamazzi e i rumori arrechino disturbo a più persone. Inoltre, del reato di getto pericoloso di cose, ex art.674 c.p., atto a offendere o imbrattare o molestare persone, e del reato di atti persecutori, ex art.612 bis c.p., noto comunemente come stalking, quando le molestie sono ripetute nel tempo e tali da creare uno stato di timore o ansia. 

In tali casi, in generale, ogni condòmino può sporgere denuncia presso l'Autorità più vicina, cioè la Polizia, i Carabinieri, chiedendo eventualmente di mantenere l'anonimato nei confronti del denunciato. In caso di rinvio a giudizio, tuttavia, l'anonimato sarà garantito solo fino all'incardinarsi del procedimento penale. Infatti, nell'ambito del processo le generalità del denunciante, per legge, devono essere rese note al soggetto denunciato altrimenti si lederebbe il diritto alla difesa di quest'ultimo. In caso di emergenza in cui sia in pericolo l'incolumità personale, uno o più condòmini possono richiedere l'intervento immediato delle Forze dell'Ordine, tramite il 112, affinché vengano attivate le misure necessarie per prendere in cura il soggetto instabile psichico, sia nell'interesse dello stesso che nell'interesse della collettività. Se gli episodi oggettivamente lesivi e pericolosi si ripetono l'amministratore può segnalare la situazione ai Servizi Sociali del Comune competente, anche mediante pec, richiamando i verbali delle Forze dell'Ordine. In tal modo, i Servizi sociali verificheranno la situazione e - se si tratta di persona non in grado di badare a se stessa - convocheranno i suoi congiunti e li obbligheranno a prendersene cura. Infatti, una segnalazione formale fatta dall'amministratore a nome della collettività condominiale ha certamente più effetto della stessa segnalazione fatta da un condòmino. 

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