Con sentenza n.223/2022 del 13/01/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, in rifermento alla domanda per l'annullamento del provvedimento con il quale il Dirigente dell'istituto scolastico regionale ha assegnato ad un alunno disabile un numero di ore di sostegno settimanali insufficienti rispetto alla gravità della sua patologia, ha affermato che "L'importanza del PDF (Profilo Dinamico-Funzionale) e del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) nel sistema di tutela dell'alunno disabile sono (...) evidenti: la mancanza o l'incompletezza dell'uno o dell'altro, determinano di fatto l'impossibilità dell'Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).
Analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Tribunale amministrativo.
I fatti di causa
I ricorrenti, in qualità di genitori dell'alunno portatore di handicap ai sensi dell'art.3, co.3, L. n.104/1992, iscritto per l'anno scolastico 2021/2022 all'Istituto scolastico resistente, hanno impugnato il provvedimento con il quale il Dirigente dell'istituto scolastico ha assegnato al minore il numero di 13 ore di sostegno settimanali, insufficienti rispetto alla gravità della patologia dell'alunno e hanno chiesto al giudice amministrativo:
- l'accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno adeguato alle sue esigenze,
- la condanna dell'Amministrazione scolastica ad assegnare all'alunno il sostegno didattico per un numero di ore adeguato alla patologia dello stesso, ovvero la copertura totale delle ore di sostegno, necessarie a coprire l'intero orario di frequenza scolastica (27 ore settimanali).
A sostegno delle proprie ragioni i ricorrenti hanno addotto che per l'anno scolastico in corso il competente gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica non ha redatto il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Costituitasi in giudizio l'Amministrazione scolastica resistente, ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
La decisione del Tar.
In relazione all'accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno adeguato alle sue esigenze, i giudici amministrativi hanno innanzitutto individuato, quale norma di riferimento in materia, l'art.3, co. 2, L. 104/1992, che riconosce alla persona disabile "il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative". In relazione a questo principio, riconducibile agli artt.3, 32, 34 e 38 Cost., il Tar ha ricordato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale rileva in materia l'importanza dell'integrazione scolastica del disabile, nonché la natura di diritto fondamentale dell'istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione" (Corte Cost. n.215/1987). Tra queste misure rileva l'obbligo in capo al Ministero dell'Istruzione di affiancare al minore dei docenti specializzati, chiamati ad attuare "ineliminabili forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili (Corte Cost. n.52/2000).
Orbene, a parere del Tar, la concreta attuazione dell'integrazione scolastica del disabile e dell'obbligo posto in capo al Ministero dell'Istruzione, è assicurata in via principale dall'art.12, co. 5, della L.104-1992 a norma del quale dopo l'accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, "deve essere elaborato un Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e ponga in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.". Ciò in quanto la redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), che
- deve contenere i seguenti elementi: a) finalità e obiettivi didattici; b) itinerari di lavoro; c) tecnologia da utilizzare; d) metodologie, tecniche e verifiche; e) modalità di coinvolgimento della famiglia (artt.5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il P.E.I.);
- deve essere redatto entro il 30 luglio, è soggetto a verifiche possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà (ex art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006).
Da ciò deriva, secondo il Tar, l'evidenza dell'importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell'alunno disabile, al punto che nel caso in cui uno di questi documenti manchi o sia incompleto, l'Amministrazione non può provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità.
Nel caso di specie il Tar, ha rilevato che, mentre la ricorrente ha debitamente comprovato, mediante documentazione medica, la situazione di handicap del minore, l'Amministrazione resistente non ha fornito la prova della avvenuta redazione del PEI per l'anno scolastico 2021/2022, limitandosi ad allegare il PEI del precedente anno scolastico, sulla base del quale il provvedimento impugnato assegnava all'alunno soltanto 13 ore di sostegno settimanali, pur frequentando il minore ben 27 ore di orario scolastico a settimana.
Alla luce di queste argomentazioni il Tar ha, pertanto,
- ha affermato la sussistenza del diritto del minore all'assegnazione dell'insegnante di sostegno con rapporto in deroga con gravità per l'intero orario di frequenza scolastica;
- ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento impugnato;
- ha condannato l'Amministrazione scolastica all'adozione del PEI definitivo e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore di sostegno scolastico ritenute necessarie in relazione alla gravità della disabilità da cui il minore è affetto, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza e ha nominato un Commissario ad acta che darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione alla sentenza di condanna, in caso di inadempienza dell'Amministrazione.