Con sentenza n.02482/2022 del 04/04/2022, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema della corrispondenza tra il profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.) ed il profilo di Responsabile amministrativo al fine di stabilire se il servizio reso dal personale ATA in sostituzione del Coordinatore Amministrativo e/o del Responsabile Amministrativo possa essere valutato ai fini della mobilità professionale per l'area contrattuale superiore cui appartiene il D.S.G.A. (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).
Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato.
I fatti di causa
La ricorrente era assistente amministrativa di ruolo nelle scuole statali della Provincia da circa trent'anni ed ha partecipato alla procedura selettiva per il passaggio del personale ATA dall'area contrattuale inferiore all'area immediatamente superiore, indetta con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione in data 20 gennaio 2010, ai fini della mobilità professionale per l'area contrattuale D.
Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, la ricorrente è stata esclusa dalla procedura in questione in quanto non ha svolto incarichi per la sostituzione del D.S.G.A. per non meno di 3 anni, a decorrere dal 1° settembre 2000.
Conseguentemente la ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme del bando di concorso di cui al D.D.G. 28 gennaio 2010, con particolare riguardo alla tabella di valutazione dei titoli.
Il Tar ha accolto il ricorso e la P.A. soccombente ha appellato la sentenza, ritenendola erronea nella parte in cui ha affermato che "non può essere negata la valutazione del servizio reso dalla ricorrente nei precedenti profili professionali della qualifica (ossia il servizio in sostituzione del Coordinatore Amministrativo e/o del Responsabile Amministrativo) che attualmente è quella di D.S.G.A."
Così la questione è giunta al vaglio dei giudici amministrativi.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha rilevato che la questione giuridica sulla quale indagare è capire se il servizio prestato in sostituzione del Coordinatore amministrativo o del Responsabile amministrativo possa essere valutato ai fini della sussistenza del requisito degli incarichi per la sostituzione del D.S.G.A. per non meno di 3 anni, ai fini del passaggio al profilo superiore di D.S.G.A.
I giudici amministrativi hanno ricordato che l'art.8 del decreto del Direttore Generale del personale scolastico n.979/2010, prevede che "il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (D.P.R. 588/85) ovvero nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali".
Inoltre l'art.31 del CCNL del 26 maggio 1999 delinea il sistema di classificazione professionale del personale ATA prevedendo che "I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B." In particolare:
1) la Tabella A classifica, tra le altre, le seguenti figure: - D/1, il Direttore amministrativo per i Conservatori e le Accademie; - D/2, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi; - C/1: Profilo: Responsabile amministrativo;
2) la Tabella B prevede i requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali delineati dalla Tabella A, e richiede per il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti; mentre per il Responsabile amministrativo, richiede uno dei seguenti diplomi: a) il diploma di ragioniere o perito commerciale; il diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali; b) il diploma di analista contabile, il diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali; c) il diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici. Questi titoli devono essere congiunti ad uno dei corrispondenti titoli di specializzazione elencati dalla norma e in caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b), è valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie); mentre in caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, è valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche;
3) la Tabella C infine elenca le corrispondenze tra le aree ed i profili professionali del personale ATA menzionando nell'area D il Direttore amministrativo ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e nell'area C, il Responsabile amministrativo e l'Assistente di biblioteca.
Sulla base di questa disciplina, il Collegio, ha ritenuto che non sussista una corrispondenza tra il profilo di D.S.G.A. ed il profilo di Responsabile amministrativo, trattandosi di profili distinti che appartengono ad aree diverse (rispettivamente, l'area D e l'area C).
Conseguentemente il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, ha respinto il ricorso di primo grado.