Con sentenza n.256/2022 del 09/02/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha affrontato il tema di accesso agli atti dell'Istituto scolastico da parte dell'organizzazione sindacale ed ha affermato che la base giuridica su cui fondare la sussistenza dell'interesse all'accesso è l'art.22 L. n.241/1990, il quale non si estende fino ai dati nominativi che, quindi, non devono essere forniti dall'istituto scolastico (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).
Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.
I fatti di causa
L'organizzazione sindacale provinciale Scuola ha presentato domanda di accesso agli atti all'Istituto Comprensivo chiedendo "copia integrale degli atti di incarico, comprensivi dei nominativi, del personale beneficiario degli incarichi retribuiti con il fondo di istituto per l'a.s. 2020/2021".
Il sindacato ha fondato la richiesta sull'esigenza di poter verificare "l'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse", in quanto, a suo dire, si è rivelata insufficiente la documentazione spontaneamente consegnata dall'Istituto contenente solo dati aggregati e non analitici.
L'istanza di accesso è stata respinta con provvedimento espresso dalla P.A. richiesta, la quale ha ritenuto improprie le finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti dell'Amministrazione.
Il sindacato ha impugnato il diniego ponendo a fondamento del suo diritto di accesso:
- l'art. 6, comma 2, lett. n) e o) del CCNL del 29 novembre 2007 (Comparto Scuola), che consente al sindacato di esercitare il diritto di conoscere, acquisendone copia, tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo di Istituto, senza necessità di alcuna riduzione di informazioni contenute in ciascun documento,
- l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti pertinenti all'utilizzo del fondo di Istituto, anche a prescindere dalla loro stretta attinenza alle posizioni personali dei singoli beneficiari (Consiglio di Stato, Sez. VI sent. 20 luglio 2018, n. 4417).
La decisione del Tar
Il giudice amministrativo ha evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, si fondava sul contratto collettivo di comparto 2006-2009 che prevedeva l'informativa alle organizzazione sindacali sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto. Tale informativa non è più prevista dal contratto collettivo di comparto 2016-2018, il quale si limita a prevedere che alle organizzazioni sindacali debba essere fornita un'informativa in tempi e modi atti a consentire loro di procedere ad una valutazione approfondita nonché di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa. Poiché la materia delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica è stata interamente disciplinata dal contratto 2016-2018, non risulta più applicabile l'art.6 comma 2 del contratto 2006-2009.
Conseguentemente il Tar ha riconosciuto che sulla base del contratto collettivo vigente, le organizzazioni sindacali hanno indubbiamente diritto di conoscere e acquisire i documenti concernenti le procedure di ripartizione e distribuzione del fondo d'istituto per le finalità previste, "ma non si può affermare la sussistenza di un interesse concreto e attuale all'accesso anche della documentazione di carattere nominativo, non essendo stato dimostrato in modo convincente che tali dati siano indispensabili per la verifica della attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse".
Il Tar ha evidenziato, altresì, che secondo il recente orientamento del Consiglio di Stato Sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6098,
- l'istanza di accesso diretta all'acquisizione della documentazione relativa alla distribuzione delle risorse economiche oggetto di contrattazione integrativa che si estenda all'elencazione nominativa degli emolumenti percepiti, si presenta come preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione pubblica in quanto in tal caso "l'interesse specifico e giuridicamente qualificato all'accesso riguarda la verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse";
- nel bilanciamento tra la tutela della privacy e l'interesse del sindacato all'accesso occorre considerare che i documenti già forniti dalla scuola sembrano contenere elementi di informazione sufficienti per l'attività di verifica dei criteri utilizzati per l'individuazione delle attività integrative e per la ripartizione delle risorse. Da ciò discende che la base giuridica su cui fondare la sussistenza dell'interesse all'accesso è costituito dall'art.22 L. n.241/1990, il quale non estende il contenuto del diritto di accesso all'acquisizione dei dati nominativi.
Condividendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), ha respinto il ricorso.