Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 27 Ottobre 2020
Categoria: Scuola e Istruzione

Scuola: le attività alternative all'insegnamento della religione vanno organizzate tempestivamente

L'ente collettivo preposto alla tutela degli interessi dei non credenti contro ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, con stabile attività a livello nazionale, ha interesse a ricorrere, anche in campo scolastico, avverso un atto ministeriale che violi gli interessi di tutela dei valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale toccati dall'intempestiva organizzazione scolastica non solo per l'anno scolastico in corso, ma anche per gli anni a venire.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 10273 del 9 ottobre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente è un ente collettivo a tutela deli interessi dei non credenti con stabile attività a livello nazionale. Tale ente ha agito in giudizio per impugnare la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «avente ad oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014", nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'opzione in ordine alla decisione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica avvenga all'atto dell'iscrizione, mentre la scelta specifica delle attività alternative sia operata da parte degli interessati all'inizio dell'anno scolastico». Secondo il ricorrente tale circolare è illegittima:

Ma vi è più. A dir del ricorrente, per via dei suddetti ritardi, si verrebbe ad attuare una discriminazione tra coloro che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono.

Instaurato il giudizio, nel corso di questo si è costituito il Ministero dell'Istruzione che ha, in via preliminare, contestato la legittimazione a ricorrere dell'ente e ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.

Ripercorriamo l'iter logico-giudico del Tar adito.

La decisione del Tar

Innanzitutto, il Tar afferma che, nel caso di specie, sussiste, anche in campo scolastico, la legittimazione ad agire dell'ente ricorrente sia perché si tratta di un ente preposto alla tutela degli interessi dei non credenti contro ogni tipo di discriminazione sia perché esso ha una stabile attività a livello nazionale. Chiarito questo, i Giudici amministrativi affermano che la legittimazione in esame non può venir meno per il solo fatto che l'impugnazione sia rivolta a una circolare relativa all'anno scolastico 2013/2014, ormai decorso. E ciò in quanto l'ente ha prodotto le circolari degli anni successivi sino a quella del 2019/2020, nelle quali «la disposizione impugnata viene costantemente ripetuta con identico contenuto per ogni anno scolastico». 

Da tanto discende il fatto che l'ente ricorrente ha agito a tutela degli interessi dei rappresentati; interessi, questi, che sono collegati all'immediata utilità per l'anno scolastico in cui il ricorso è stato proposto. In buona sostanza, l'ente ha agito «a difesa degli interessi di tutela dei valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale toccati dall'organizzazione scolastica per gli anni a venire» (cfr. Tar Lazio n. 7076/2009 e Cons. St.. 2749/2010). Con l'ovvia conseguenza che dall'annullamento della circolare impugnata ne discenderebbero «gli effetti conformativi [...] per la programmazione degli anni scolastici futuri, atteso che, come noto, la sentenza del G.A. in ipotesi di provvedimento con effetti limitati nel tempo, ma destinato ad essere reiterato per contenuto da provvedimenti successivi, non si esaurisce nel solo annullamento dell'atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l'amministrazione deve attenersi nel futuro» (v. tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 1993, n. 891; Consiglio di Stato sez. IV, 01/02/2001, n. 398). Passando al merito della causa, a parere del Tar, la libertà religiosa viene garantita anche a scuola grazie alla scissione tra scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, scelta di non avvalersene e scelta di avvalersi di attività alternative. Nell'ambito di queste ultime due scelte, affinché la libertà di religione abbia ampia tutela, occorre che le attività alternative siano svolte «in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l'avvio dell'attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento». Orbene, tornando alla fattispecie in esame, appare evidente che la circolare ministeriale impugnata non garantisce detta tempestività dal momento che rinvia all'inizio dell'anno scolastico l'organizzazione delle attività alternative. Tale rinvio non consente alle scuole di adottare soluzioni formative adeguate, frustrando, in tale modo, il principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di insegnamento (v. Tar Lazio n. 7076/2009 e Cons. St. n. 2749/2010). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha annullato la disposizione su indicata della circolare impugnata con obbligo conformativo della p.a. per gli anni scolastici a venire. 

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