Di Anna Sblendorio su Martedì, 26 Aprile 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019 - diritto scolastico

Scuola. In caso di destituzione è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

Con parere n.606/2022 del 14/03/2022, il Consiglio di Stato si è espresso in merito all'ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento con il quale venga disposta l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, nonché sulla legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) disposto a seguito dell'irrogazione della medesima sanzione (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato.

I fatti di causa

La ricorrente ha presentato domanda per essere inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze per l'infanzia, omettendo di indicare di aver riportato una condanna in sede penale. Conseguentemente l'Ufficio scolastico regionale ha emanato i provvedimenti con i quali 1) ha irrogato alla ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione ex art. 492, lett. E) del D. Lgs. n.297/1994; e 2) ha disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia.

Pertanto la ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, esponendo che la vicenda ha tratto origine da un disguido avutosi con la segreteria dell'Istituto scolastico e con l'Ufficio scolastico regionale, in quanto quando si è recata nell'Ufficio di segreteria per la firma del contratto di lavoro, ha informato il personale ivi presente che aveva omesso di indicare nella domanda di avere una condanna penale e che voleva segnalare tale circostanza, ma il personale suddetto non gliel'ha consentito precisando che fosse sufficiente depositare il certificato del casellario giudiziale. Pertanto a parere della ricorrente ella avrebbe dovuto essere utilmente inserita nelle graduatorie per le quali ha fatto domanda e con successiva integrazione ha prodotto un certificato del casellario giudiziale "nullo" ed un certificato dei carichi pendenti "nullo".

Il Ministero dell'Istruzione ha chiesto al Consiglio di Stato di esprimere un parere sulla questione.

Il parere del Consiglio di Stato

Il Collegio ha preliminarmente ricordato che "il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa" exart.7 comma 8 D.lgs. n.104/2010 e che nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., occorre distinguere tra

In particolare, secondo il costante orientamento della Corte dei cassazione in materia di rapporti di lavoro privatizzati, la giurisdizione ex art.63, comma 1, D. Lgs. n.165/2001 appartiene al giudice del lavoro per tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale nonché le indennità di fine rapporto; mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel successivo comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto medesimo (cfr., ex multis, Cass. Civ. , S.U. n. 7218/2020).

Ne deriva che, poiché la fattispecie della irrogazione di sanzione disciplinare attiene alla fase esecutiva di un rapporto di pubblico impiego privatizzato già instaurato, la giurisdizione a conoscere delle controversie relative alla legittimità della irrogazione di una sanzione disciplinare spetta al giudice ordinario. Di conseguenza, a parere del Collegio, nel caso in esame non è ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in quanto la fattispecie riguarda una sanzione disciplinare irrogata nel corso di un rapporto di lavoro a tempo determinato già instaurato con l'amministrazione scolastica, nell'ambito del quale la ricorrente ha reso una dichiarazione sostitutiva mendace.

Quanto al provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, il Collegio ha ricordato che le procedure di istituzione di tali graduatorie sono disciplinate dall'ordinanza ministeriale n.60/2020, il cui art.6 nel prevedere i "Requisiti generali di ammissione", stabilisce che non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto "coloro che (...) siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione (...)". Nel caso di specie la ricorrente è stata destinataria della sanzione della destituzione e, pertanto, rientra nei casi di esclusione dalla procedura previsti dall'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale n. 6/2020, con l'ovvia conseguenza della legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali. 

Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato

Messaggi correlati