Con sentenza n. 7052 pubblicata il 14 giugno 2021 il Tar Lazio ha affermato che non si esclude che il PEI (piano educativo individualizzato), oltre a descrivere le ore di sostegno necessarie per gli alunni minori disabili, deve anche esaminare le ore di assistenza domiciliare necessarie in relazione alla situazione complessiva del minore, prima fra tutte, ovviamente, la sua salute, eventualmente con il supporto di un medico. Questo sta a significare che ove dal predetto esame emerge che non sia possibile garantire l'attività in presenza, occorre assicurare al minore assistenza domiciliare.
I fatti di causa.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per la tutela degli interessi dell'alunno minore, affetto da disabilità gravissima di livello 3 con disturbo dello spettro acustico nell'ambito di ADHD combinato con grave compromissione delle capacità adattative e relazionali. Per tale disabilità, l'alunno è stato riconosciuto dall'I.N.P.S. portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ciononostante, nel PEI, pur essendo confermata l'esigenza di assistenza 1:1 del minore, non è stata elaborata alcuna proposta circa la richiesta e la predisposizione di un progetto di istruzione domiciliare per le ore di sostegno massime già attribuite. Di conseguenza il ricorrente ha impugnato il PEI, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non elabora la suddetta proposta relativa al progetto di istruzione domiciliare per le ore di sostegno massime già attribuite.
La decisione del Tar
Il Tribunale amministrativo ha ricordato quanto stabilito dal decreto scuola in materia, evidenziando che "nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica". A questo deve aggiungersi che le istituzioni scolastiche, nell'ambito del principio di autonomia, consentono agli alunni con disabilità, "ove possibile e consentito dalle norme vigenti, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI (didattica digitale integrata) previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale" nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza" (Art.3 comma 2, lett. B dell'Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi.).
Sulla base della normativa su richiamata, il Tar ha osservato che nel caso in esame, l'istituto scolastico ha sì, confermato l'esigenza di assistenza continua del minore, tuttavia non ha predisposto un piano di assistenza domiciliare. E ciò malgrado per il minore sia impossibile l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI): un'impossibilità, questa, che espone l'alunno a permanere in classe per un lungo periodo senza protezione. Obbligare il minore a frequentare le lezioni in presenza, nel corso della pandemia in atto, risulta contrario all'interesse del minore e alla sua salute.
Sulla base di tali presupposti il Tar ha tratto l'assunto che il PEI non può limitarsi a descrivere le ore di sostegno necessarie per i minori disabili, ma deve anche esaminare le ore di assistenza domiciliare necessarie, tenuto conto del complesso della situazione del minore, prima fra tutte, ovviamente, la sua salute, eventualmente con il supporto di un medico. Con la conseguenza che laddove non sia possibile garantire l'attività in presenza, occorre assicurare al minore assistenza domiciliare.
Alla luce delle suesposte osservazioni il Tar ha dichiarato l'illegittimità impugnato e ha condannato l'istituto scolastico ad emanare un PEI coerente con le condizioni di salute del minore, comprensivo delle indicazioni delle ore di assistenza domiciliare, tenendo in specifica considerazione l'impossibilità per lo stesso di utilizzare DPI.