Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 01 Ottobre 2019
Categoria: Scuola e Istruzione

Scuola, i "paletti" dei giudici: difficile bocciare con una sola insufficienza e senza corsi di recupero

In presenza di una sola insufficienza e del superamento del numero massimo di ore di assenza, la non ammissione dell'alunno alla classe successiva deve essere giustificata in modo adeguato. Con riferimento al primo motivo (presenza di un'insufficienza), l'amministrazione scolastica deve indicare se, prima di non ammettere lo studente, abbia sospeso il giudizio sino all'esito dello svolgimento dei corsi di recupero. Con riferimento al secondo motivo (superamento limite massimo di assenze), la valutazione della scuola deve essere logica e non contraddetta da altri atti amministrativi (quali i registri elettronici e la pagella finale).

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 11231 del 23 settembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti d causa.

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento scolastico di non ammissione alla classe successiva. In buona sostanza con tale provvedimento, l'amministrazione scolastica giustifica la non ammissione dell'alunna con l'insufficienza grave conseguita dalla ricorrente in una materia e con il superamento da parte di quest'ultima del limite massimo delle ore di assenza.

A dire della ricorrente, l'atto impugnato è viziato per contraddittorietà e difetto di adeguata motivazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar.

La decisione dei Giudici amministrativi.

Innanzitutto appare opportuno fa rilevare che la valutazione di non ammissione alla classe superiore rientra nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione scolastica.

Ne consegue che tale valutazione non può essere sindacabile dal Giudice amministrativo, a meno che essa non sia viziata da contraddittorietà, illogicità o difetto di motivazione. Tale insindacabilità resta ferma anche quando la scuola abbia omesso:

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez. III bis, n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo - Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) tali mancanze non costituiscono un vizio del provvedimento amministrativo di non ammissione alla classe successiva, dal momento che esso dovrebbe fondarsi «esclusivamente [...] sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l'ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio [...] (in termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015)». Anche l'omissione dell'attuazione di un piano personalizzato di studio non inficia il provvedimento in questione. Tutt'al più tale mancanza potrebbe «in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l'ammissione della ricorrente all'anno successivo».

L'orientamento su menzionato parte dal presupposto che il provvedimento di non ammissione sia ben motivato e frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione. In presenza di tale situazione, è evidente che tutte le eventuali omissioni in punto di corsi di recupero o piani personalizzati non possono inficiare la valutazione perché non cambierebbero la constatazione oggettiva dell'insufficiente maturazione personale dello studente e quindi dello svantaggio che quest'ultimo trarrebbe dall'ammissione a una classe superiore. 

Nella questione in esame, non risulterebbe essere stato esercitato correttamente tale potere discrezionale. Infatti, «nell'atto impugnato, si rappresenta, da un lato, che l'alunna, nell'anno scolastico in questione, ha superato il numero massimo di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione alla classe successiva»; dall'altro, che l'alunna ha registrato una grave insufficienza in una materia, senza specificare altro, neppure se, prima di giungere alla valutazione di non ammissione, la ricorrente abbia frequentato o meno corsi di recupero, trattandosi di una sola materia. Da tale mancanza, secondo il Tar, appare evidente che l'atto impugnato deve considerarsi fondato solo su una motivazione, ossia quella del superamento del numero di ore di assenza e ciò per difetto di motivazione in ordine alla grave insufficienza. E così i Giudici amministrativi limitano il loro esame solo sulla questione del numero di assenze e rilevano una contraddittorietà tra i vari atti adottati dall'amministrazione. In particolare il numero di assenze indicate nel registro elettronico, nella pagella finale e nella comunicazione formale di non ammissione non corrisponde: è differente in ciascuno dei tre atti. Tale discrepanza «unita agli altri elementi descritti da parte ricorrente, relativi alla mancata comunicazione agli studenti del numero di ore, del voto di condotta di 8 attribuito alla ricorrente e della mancata attivazione di un procedimento disciplinare o comunque di una segnalazione del monte ore e del rischio del suo superamento determina una contraddittorietà intrinseca della motivazione con conseguente annullamento dell'atto impugnato».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato viziato. 

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