«L'amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, deve avvertirlo che procederà alla suddetta iscrizione, e concedergli trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento». Tale onere è richiesto a pena di nullità e risponde all'esigenza di garantire al contribuente il contraddittorio; garanzia questa che va rispettata ai sensi degli artt. 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione con sentenza n. 12237 del 9 maggio 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
La ricorrente, agente di riscossione, ha iscritto ipoteca sui beni del contribuente, ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 29.9.1972 n. 603, a garanzia d'un credito scaturente dal mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada. Il contribuente si è opposto, chiedendo:
- l'annullamento di tale iscrizione, non avendo mai ricevuto alcun atto che la preannunciasse;
- il risarcimento del danno.
L'autorità giudiziaria adita ha accolto l'opposizione del contribuente e la relativa decisione è stata impugnata dalla ricorrente. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che «l'iscrizione ipotecaria doveva ritenersi nulla perché effettuata ad oltre un anno di distanza dalla notifica delle cartelle di pagamento, senza essere preceduta dall'invio al debitore di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere le proprie obbligazioni entro un congruo termine».
In punto, la Corte d'appello ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della cassazione, secondo cui «l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (...), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine (...) per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea» (sentenza n. 19667/2014).
Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte.
La decisione della SC.
La ricorrente lamenta il fatto che i Giudici di secondo grado, nell'accogliere la domanda del contribuente, hanno applicato una norma che non avrebbero potuto applicare – perché mai richiamata dal contribuente negli atti –, emettendo, così, una pronuncia oltre quanto richiesto dal contribuente stesso. Si tratta dell'art. 50 d.P.R. 602/73, secondo cui "se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (...) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni".
Di diverso avviso è la Corte di cassazione. A parere di quest'ultima, infatti, pur volendo considerare il fatto che la Corte d'appello abbia accolto l'opposizione del contribuente ex art. 50 innanzi enunciato, essa avrebbe «semplicemente fatto applicazione del principio jura novit curia, in virtù del quale è compito del giudice stabilire quale sia la norma applicabile al caso di specie, senza che in tale scelta possa dirsi vincolato dai riferimenti normativi suggeriti dalle parti».
Con l'ovvia conseguenza che la decisione impugnata non consisterebbe in una pronuncia che va oltre quanto richiesto dall'opponente. Premesso questo, i Giudici di legittimità, fanno presente che ciò che rileva, in realtà, nella fattispecie in esame, è il principio generale cui si è ispirata la Corte d'appello, ossia quello per cui l'amministrazione finanziaria non può compiere atti "a sorpresa" in danno del contribuente, e per lui pregiudizievoli. E ciò anche quando tale atto si concretizza in una semplice iscrizione a ipoteca sui beni dello stesso. Questo principio fa capo a molte norme, tra cui l'art. 6, Legge n. 212/2000, l'art. 50, comma secondo, d.P.R. 29.9.1973 n. 602 (nel testo introdotto sostituito dall'art. 16, comma 1, d. Igs. 26.2.1999, n. 46 ) su richiamato e gli artt. 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. Proprio, in forza di queste ultime tre disposizioni, è stato affermato che l'amministrazione finanziaria che intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente deve rispettare il contraddittorio con quest'ultimo, avvertendolo almeno 30 giorni prima e concedendogli la possibilità di presentare osservazioni o di effettuare il pagamento. Si tratta di un onere richiesto a pena di nullità.
Da quanto sopra, pertanto, appare evidente che le doglianze della ricorrente risultano infondate.
Con l'ovvia conseguenza che, nella questione in oggetto, l'aver omesso l'avviso, prima di procedere a iscrizione ipotecaria, ha determinato la nullità di questa. Una mancanza che, a prescindere dalle eccezioni sollevate dalle parti in causa, è in ogni caso rilevabile d'ufficio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione, in punto, ha rigettato il ricorso dell'agente di riscossione, confermando la sentenza impugnata.