È violenza sessuale di gruppo quella consumata da un gruppo a danno di una persona che si trovi in uno stato di inferiorità fisica o psichica, anche se tale stato è conseguenza della volontaria assunzione di alcool o droghe da parte della vittima.
La III sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 45589/17, depositata il 4 ottobre, così si è espressa in favore dell´ennesima donna vittima di stupro.
La donna, ospitando in casa gli autori del reato e lasciandosi andare coscientemente all´assunzione di bevande alcoliche e stupefacenti, si trovava in uno stato tale da non essere più padrona di sé.
Gli invitati, così, approfittando del suo stato di inferiorità psichica, si macchiavano del reato di cui all´ art. 609- octies c.p. (violenza sessuale di gruppo).
Il Tribunale di Roma, come da interrogatorio di garanzia, appurando che la vittima volontariamente si era ubriacata, aveva assunto sostanze stupefacenti e aveva, sempre volontariamente, fatto entrare in camera da letto i suoi gentili ospiti, confermava il rigetto della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, di custodia cautelare in carcere degli indagati, di cui erano ritenuti insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
A seguito di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, l´amara vicenda giungeva in Cassazione la quale lo riteneva fondato e annullava l´ordinanza con rinvio per un nuovo esame.
Ebbene la Suprema Corte precisava che, il reato di violenza sessuale è integrato quando gli agenti del reato approfittano dello stato di inferiorità fisica o psichica della vittima, a prescindere che l´assunzione da parte di questa, di sostanze stupefacenti o alcolici, sia avvenuta per volontà della stessa o dietro costrizione.
Ciò che rileva dunque, è la mancanza, in capo alla vittima, del consenso al rapporto sessuale, e non chi abbia causato lo stato di incapacità.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte, è quello secondo cui "Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall´assunzione di bevande alcoliche, essendo l´aggressione all´altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool o droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all´assunzione delle dette sostanze "
Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza
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