Dire che la S.P.A. acquista azioni proprie, vuol dire che la Società acquista azioni che sono proprietà di altri soci.
Una S.P.A., ai sensi dell'art. 2357 c.c., può acquistare azioni proprie solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- l'acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- possono essere acquistate solo azioni interamente liberate, ciò per evitare che la società diventi debitrice di sé stessa;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea dei Soci convocata in forma straordinaria;
- in nessun caso, il valore nominale delle azioni può eccedere 1/10 del capitale sociale;
- le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono acquistare azioni proprie per un importo eccedente la quinta parte del capitale sociale;
Il comma 1 dell'art. 2357-ter c.c., dispone infatti che:
"La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate".
Ma quali possono essere le motivazioni che stanno alla base della scelta di una S.P.A. di procedere all'acquisto di azioni proprie. In definitiva le motivazioni possono essere:
- sostenerne la valorizzazione e la liquidità, creando una domanda adeguata alle esigenze degli investitori;
- favorire l'ingresso di soci e di conseguenza allargare la compagine sociale;
- favorire il recesso di un socio in assenza di una causa che ne legittimi l'esercizio unilaterale;
- ridurre il capitale sociale, nel caso in cui esso sia "esuberante" in relazione alle necessità della Società.
L'acquisito delle proprie azioni deve comunque essere proposto dagli Amministratori della Società, ciò in quanto, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2357 comma 2 c.c. non può imporla.
La delibera Assembleare deve fissare obbligatoriamente:
- le modalità dell'acquisto, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare;
- la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.
Nel caso in cui la Società violi i limiti previsti nell'acquisto delle azioni proprie il comma 4 dell'art. 2357 c.c. prevede che l'operazione non sia da considerarsi nulla . Ma in tale situazione le azioni acquistate in eccesso debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale .
Come tutte le regole, anche questa prevede un'eccezione, infatti i limiti previsti all'acquisto di azioni proprie non si applicano quando l'acquisto avvenga:
- in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale;
- a titolo gratuito, nel caso in cui si tratti di azioni interamente liberate;
- per effetto di operazioni straordinarie quali la fusione o la scissione;