Di Giovanni Di Martino su Giovedì, 05 Luglio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

S.C. il furto nel cortile condominiale equiparato a quello della casa di abitazione

 I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione , con sentenza n. 27143 del 13 giugno 2018, hanno stabilito che  anche il cortile condominiale, in quanto pertinenza, ai fini della configurazione del reato di furto, è da equiparare alla casa di abitazione.

Fatto

La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto ex art. 56 e 624 bis c.p. perchè lo stesso aveva posto in essere atti idonei e non equivoci ad impossessarsi di una bicicletta custodita nel cortile condominiale ed appartenente ad uno dei condomini. Lo stesso non riusciva nell'intento in quanto interveniva il custode dello stabile e subito dopo gli operanti che lo bloccavano all'esterno dello stabile.

Avverso la decisione della Corte di appello l'imputato proponeva ricorso per cassazione a mezzi due motivi.: 

 Con il primo motivo deduceva la violazione di legge per difetto di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del prevenuto. Si contestava che lo stesso si fosse impossessato della bicicletta e tutto al più gli si poteva contestare un uso temporaneo della bicicletta all'interno dello stesso cortile.

Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente infatti si sarebbe dovuto contestare la fattispecie di reato prevista dall'art. 624 o  quell'altra indicata  nell'art 626 (furto d'uso) e non quella ben più grave di cui all'art. 624 bis. Dall'utilizzo momentaneo della bicicletta nel cortile condominiale, non si poteva trarre la conclusione che l'imputato avesse avuto l'intenzione di sottrarla.

 Motivazione

Secondo i giudici di legittimità Il ricorso proposto è inammissibile.

Entrambi i motivi dedotti dal ricorrente porterebbe la Corte di cassazione a svolgere un'attività di riesame degli elementi di fatto su cui è stata fondata la motivazione di responsabilità operata dai giudici di merito. E come ormai pacificamente acclarato, ai giudici di legittimità è preclusa ogni indagine sugli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza impugnata . La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non può in alcun modo integrare un vizio di legittimità (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

 Secondo i giudici della Quinta Sezione , la sentenza impugnata è dotata di una motivazione esente da vizi logici e giuridici, infatti i giudici di merito hanno fatto rilevare che solo il rifiuto del portiere ad aprire il cancello, ha impedito all'imputato di uscire dal cortile con la bicicletta. Ne può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'imputato secondo cui nel caso di specie si sarebbe dovuto configurare il reato di cui all'art. 624, infatti la costante giurisprudenza della Corte " individua nel cortile interno, cintato, di un'abitazione una pertinenza della medesima così da doversi configurare, in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall'art. 624 bis cod. pen: da ultimo Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080)".

Si allega sentenza

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