Riferimenti normativi: D.L.119/2018 - legge 30/12/2018 n.145
Focus: Il decreto fiscale n.119/2018, contenente provvedimenti in materia di pace fiscale, in vigore dal 24/10/2018, è stato oggetto di modifiche in fase di conversione nella legge 30/12/2018 n.145, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018, supplemento ordinario n.62, entrata in vigore in data 1/1/2019.
Principi generali: Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio prevede la pace fiscale per gli avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, avvisi di rettifica e di liquidazione e la nuova sanatoria degli errori formali della dichiarazione con il pagamento forfettario di 200 euro per ogni anno di violazione commessa. Non prevede, invece, il condono con la dichiarazione integrativa ed è stata bocciata dalla Ragioneria di Stato l'estensione della pace fiscale a Imu, Tari, Tasi e tributi locali.Tra i provvedimenti di vasto interesse per i cittadini è rilevante la rottamazione-ter che consente di risanare i debiti fiscali fino ad estinguerli.
Rottamazione-ter: definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.I debiti iscritti a ruolo che rientrano nel provvedimento sono quelli affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il nuovo concessionario alla riscossione che ha sostituito Equitalia.
Debiti inclusi ed esclusi: I debiti che potranno essere rottamati sono quelli relativi ai versamenti delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni presentate e ai contributi previ-denziali dello stesso debitore che non sono stati versati. Invece, non possono essere rottamati i debiti tributari o previdenziali dovuti sulla base di specifiche attività di accertamento dei competenti uffici; i contributi previdenziali dovuti per soggetti diversi dallo stesso debitore, ad esempio per i dipendenti, i collaboratori; Iva sull'importazione.
Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Soggetti ammessi: Possono aderire alla nuova definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno debiti, già affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tra i soggetti che possono mettersi in regola rientrano anche coloro che avevano già aderito alla "prima rottamazione" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, e, inoltre, quelli che avevano aderito alla "rottamazione-bis" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n.148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Soggetti esclusi: In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre 2018 non sarà possibile accedere alla rottamazione-ter. In questo caso, come stabilito dalla legge, "l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione".
Novità della sanatoria: L'attuale sanatoria, disciplinata dall'art. 1, commi da 184 a 199, della legge di Bilancio 2019, permette di non pagare totalmente le sanzioni e gli interessi di mora riguardanti i suddetti carichi. Per usufruire della nuova definizione agevolata, detta "rottamazione-ter", è necessario presentare la dichiarazione di adesione, via internet, all'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2019.
Modalità di pagamento: A scelta del contribuente, il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione con scadenza fissata dal legislatore al 31 luglio 2019, oppure a rate. Il governo per consentire di mettersi in regola ai soggetti in difficoltà economica, ha stabilito che il capitale del debito residuo, iscritto a ruolo per imposte o contributi, sarà ridotto, sulla base del reddito ISEE del debitore, fino a un massimo dell'84%, in base alle seguenti percentuali forfettarie: il 16% se l'ISEE non supera quota 8.500 euro; il 20% se l'ISEE è compreso fra 8.500 e 12.500 euro; il 35% se l'ISEE è compreso fra 12.500 e 20.000 euro.
Si dovrà invece pagare integralmente le spese dovute all'agente della riscossione per il rimborso delle spese di notifica e per le eventuali procedure esecutive. Il debitore per far richiesta della super rottamazione dovrà dichiarare la propria condizione di difficoltà economica tramite la presentazione del modello ISEE che attesti un reddito familiare al disotto dei 20.0000 euro, oppure non superiore a 8.500 euro o a 12.500 euro che gli consentono di ottenere un abbattimento del debito. Per le multe stradali, invece, ferme restando le sanzioni, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Pagamento rateale: Rispetto alle precedenti "definizioni" introdotte dal D.L. n. 193/2016 ("prima rottamazione") e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 ("rottamazione-bis"), il maxi emendamento prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale.
In particolare: 1) un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate consecutive, ripartite in 5 anni; 2) un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata; 3) un tasso di interesse ridotto, stabilito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019. Le prime due rate hanno scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate rispettivamente entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Chi ha già pagato in passato non può richiedere rimborsi.