Sulla base della bozza del disegno di Legge di bilancio 2023, molteplici sono le forme di definizione delle vertenze tributarie che saranno introdotte.
Eccezion fatta per la definizione delle liti, l'attuale versione della norma non consente abbattimento dell'imposta ma solo delle sanzioni e degli interessi relativi. Da questo punto di vista la definizione delle liti pendenti è quindi la più appetibile per i contribuenti: non è previsto nessun limite di valore e, finalmente, essa potrà riguardare ogni processo in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, senza alcun riferimento alla natura impositiva o meno dell'atto.
La lite deve essere pendente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, quindi, salvo modifiche al testo, è opportuno notificare celermente il ricorso per potersi assicurare i benefici. Vengono in sostanza riproposte le percentuali di definizione dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e c'è sempre lo stralcio di sanzioni e interessi. In breve:
-se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte;
-se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado si paga il 15% delle imposte;
-se c'è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte;
-se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio o pende in rinvio, si paga il 90% delle imposte;
-se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di giudizio precedenti e il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte.
È prevista anche una riedizione della rottamazione dei ruoli, che concerne i carichi consegnati all'Agente della riscossione sino al 30 giugno 2022 con stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, oppure, per i contributi, delle maggiorazioni di legge. In questa edizione però, sono stralciati anche gli interessi diversi da quelli di mora, quindi, ad esempio quelli da ritardata iscrizione a ruolo nonché gli aggi di riscossione per intero. Gli importi potranno essere pagati in 18 rate trimestrali, e, se si decade, salta la rottamazione ma, a differenza delle precedenti, sarà ammessa la dilazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73.
La domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2023. Anche coloro i quali sono decaduti dalle rottamazioni precedenti nonché dal saldo e stralcio ex Legge n. 145/2018 potranno rimettersi in carreggiata.
Oltre a ciò, in estrema sintesi:
-la cancellazione automatica dei ruoli inferiori a 1.000 euro consegnati all'Agente della riscossione fino al 31/12/2015;
-per gli anni 2019, 2020 e 2021, gli avvisi bonari da liquidazione automatica della dichiarazione possono essere definiti pagando il 3% delle sanzioni con dilazione su cinque anni, valendo ciò anche per le rateazioni in essere relative ad anni pregressi;
-potranno essere regolarizzate le violazioni formali pagando 200 euro per anno, dilazionando il tutto con due rate scadenti il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024. Le altre posizioni potranno essere definite fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18.
Si introduce infine una sorta di ravvedimento speciale che riguarda i tributi dichiarativi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, che causa la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, salvo quelle connesse a possedimenti esteri che non possono essere ravvedute.
Meditate contribuenti, meditate.