"Ancora tu, non mi sorprende lo sai". Mi ritorna in mente l'attacco del sempre verde pezzo di Lucio Battisti nel commentare la norma che qui ci impegna; infatti, confermando i rumors antecedenti l'iter di conversione del decreto crescita, i termini della rottamazione-ter e del saldo e stralcio sono stati prorogati al 31 luglio 2019. Sono ammessi anche tutti coloro i quali abbiano presentato l'istanza di definizione in ritardo, rispetto alla scadenza iniziale del 30 aprile 2019, ma nessuna possibilità di ripensamento invece per i debitori che hanno trasmesso la domanda nei termini.
La Legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2019, cosiddetto decreto crescita, nel testo approvato definitivamente dal Legislatore il 27 giugno, offre dunque una nuova possibilità di sanare i debiti già affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017.
La disciplina di riferimento rimane quella originaria, con i necessari aggiornamenti derivanti dal riscadenziamento della prima o unica rata, prevista per il 30 novembre di quest'anno. Non possono invece beneficiare della riapertura le partite già incluse nell'istanza trasmessa entro la fine di aprile. Questo significa che i soggetti interessati non potranno approfittare della nuova scadenza per revocare la domanda già presentata, come è invece consentito dalla prassi dell'Agenzia-Riscossione entro i termini di legge. Si potrà invece includere nella sanatoria partite diverse da quelle indicate nell'istanza tempestivamente presentata in precedenza. La riapertura non vale inoltre nei riguardi dei carichi costituenti risorse proprie Ue e per l'Iva all'importazione.
Il nuovo modello di istanza sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia-Riscossione, entro cinque giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, in attesa di pubblicazione. Non è invece ancora chiaro se anche i debitori che hanno presentato in ritardo la domanda sul precedente modulo dovranno ritrasmettere la stessa compilata sul nuovo format. A stretto rigore ciò non dovrebbe essere necessario, ma attendiamo chiarimenti in merito.
Entro luglio l'istanza può essere integrata o, si ritiene, revocata, secondo le regole già applicate nelle edizioni pregresse della disciplina agevolata.
Il vantaggio è sempre lo stesso, vale a dire l'azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
Inoltrata la domanda, si determinano subito gli effetti favorevoli per il debitore. In particolare:
1) sono sospese le rate di dilazioni pregresse che scadono fino al 30 novembre 2019. A quest'ultima data la dilazione è sempre e comunque revocata ope legis;
2) non possono essere intraprese nuove azioni esecutive e se in corso di regola non possono proseguire;
3) lo stato del contribuente diventa «non moroso» nei confronti delle Entrate e dell'Inps.
Il pagamento può avvenire in rate con scadenza al 30 novembre 2019, per il 20%, e per la differenza in 16 rate di pari importo scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2020. Per i debiti derivanti dalla rottamazione bis, in scadenza al 7 dicembre 2018 e non pagati, il versamento deve avvenire a novembre 2019, per il 20%, e in otto rate scadenti nel 2020 e 2021. I soggetti che hanno rispettato il termine del 7 dicembre non devono fare nulla perché sono già entrati di diritto nella versione iniziale della rottamazione ter. Le somme dovute si comunicano entro il 31 ottobre 2019.
Divisione saldo e stralcio: ferma restando la scadenza della nuova domanda fissata al 31 luglio prossimo, sono confermate regole e tempistica originaria. Si ricorda che il pagamento delle somme può avvenire tramite compensazione con i crediti certificati per appalti e forniture Pa. Non è ammessa la compensazione con crediti d'imposta tramite modello F24. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale del dovuto, con la tolleranza di 5 giorni di ritardo.
Sarà l'ultima occasione per sanare in maniera agevolata i debiti esattoriali? Chi vivrà vedrà.
Meditate contribuenti, meditate.