Di Paola Mastrantonio su Lunedì, 20 Novembre 2023
Categoria: Politica Forense

Rito cartolare: omessa comunicazione delle conclusioni del PM al nuovo difensore? Il processo è da rifare.

Nel rito cartolare, l'omessa comunicazione al difensore delle conclusioni rese dal Pubblico Ministero nei termini e nelle forme previste dalla legge, costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio.

E' quanto concluso dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46373/2023, a seguito del ricorso proposto da un imputato, il quale, successivamente alla notifica del decreto di citazione in appello ed alla comunicazione al difensore delle conclusioni del procuratore generale, aveva revocato il precedente difensore e proceduto alla nomina del nuovo.

Il nuovo difensore, poiché nominato in corso di causa, aveva perciò potuto presentare l'istanza di discussione orale meno di 15 giorni liberi prima dell'udienza indicata nel decreto di citazione in giudizio. 

La Corte d'Appello, peraltro tralasciando il dato che le conclusioni rese dal Procuratore Generale fossero state notificate ad un difensore non più in carica, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di discussione orale, reputandola tardiva, ed aveva trattato il processo con rito cartolare.

L'imputato, rivoltosi alla Suprema Corte, aveva chiesto l'annullamento della sentenza resa dalla Corte territoriale, per violazione del diritto di difesa.

La tesi del ricorrente è stata accolta dai giudici di legittimità, secondo i quali, nel rito cartolare, la nomina del nuovo difensore implica non solo il rinnovo della notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero, ma anche lo slittamento dei termini originariamente fissati per la presentazione della richiesta di discussione orale, nel rispetto delle tempistiche previste dal codice di procedura penale. 

 Peraltro, ha concluso la Corte, trattandosi di rito cartolare, nel caso di specie non rileva nemmeno l'individuazione del momento in cui il vizio stesso avrebbe dovuto essere eccepito:

sia che si ritenga la nullità deducibile per la prima volta con il ricorso in Cassazione, sia che si reputi, invece, la nullità deducibile in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento cartolare, ci si trova, secondo i decidenti, al cospetto di un'eccezione di nullità che, sebbene implicita, è tuttavia equiparabile a quella esplicita.

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