Di Giulia Zani su Venerdì, 21 Febbraio 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Rito abbreviato condizionato e contestazioni suppletive

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite risolvono il contrasto esistente in giurisprudenza relativamente alla legittimità delle contestazioni suppletive elevate dal pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato condizionato riferibili a circostanze già in atti del processo e non riportate nell'originario capo di imputazione.

Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, v'era un orientamento in base al quale, nel giudizio abbreviato condizionato, ai sensi dell'art. 423 c.p.p. potevano essere formulate contestazioni suppletive che non derivavano da nuove emergenze processuali, ma riguardavano fatti o circostanze semplicemente non contestate. Per vero, come ricorda la sezione remittente, in quelle pronunce la corte risolveva in maniera apodittica la questione affermando come tale facoltà in capo al pubblico ministero fosse legittima e l'imputato non potesse esercitare il suo diritto a rinunciare alla prosecuzione del giudizio abbreviato ex art. 441 bis c.p.p. 

La sezione rimettente, afferma di non condividere il suddetto orientamento, perchè esso non troverebbe giustificazione nè sul piano dell'interpretazione letterale delle norme che disciplinano il rito abbreviato, nè su quello logico – sistematico, pena un'ingiustificata disparità di trattamento tra un giudizio abbreviato condizionato e giudizio abbreviato "puro", ove le contestazioni suppletive non sono comunque ammissibili.

Le Sezioni Unite risolvono la questione nel senso di non ritenere ammissibili le contestazioni suppletive che non trovano giustificazione se non nei nuovi elementi di fatto emersi dall'allargamento della piattaforma probatoria ex art. 438 c.p.p., comma 5, e art. 441 c.p.p., comma 5: le nuove contestazioni devono essere direttamente dipendenti dall'arricchimento del piano cognitivo del giudizio. 

Come ricordano le Sezioni Unite, nel giudizio abbreviato l'imputazione è presidio di garanzia per l'imputato. L'imputato, infatti, quando accede al rito abbreviato, rinuncia al contraddittorio sulla formazione delle prove acquisite, a far valere le nullità a regime intermedio, l'incompetenza per territorio e le inutilizzabilità c.d. fisiologiche; ha dunque diritto a conoscere nei suoi esatti termini il contenuto dell'accusa sulla cui base opera le proprie scelte anche in relazione al rito processuale e alla modalità di accesso ad esso.

Ne consegue che il pubblico ministero non è legittimato a variare la imputazione originariamente formulata recuperando aspetti già desumibili dal contenuto del fascicolo depositato al momento della richiesta di ammissione al rito, ma non correttamente considerati, pena la violazione – si aggiunge – del diritto di difesa nella scelta processuale dell'imputato di accedere o meno al rito abbreviato.

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