L'arrivo della bella stagione aumenta il desiderio che tutto attorno alla nostra abitazione sia più luminoso e arioso. Il 30% della popolazione italiana, secondo le statistiche, desidera ristrutturare la propria casa.
Le varie forme di ristrutturazione possono riguardare gli impianti e il miglioramento delle prestazioni energetiche, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria che prevede la riparazione delle parti strutturali degli edifici.
La voglia di apportare un tocco nuovo all'immobile dove si vive è sicuramente la priorità di ogni famiglia, ma sicuramente anche per l'imprenditore, dopo mille difficoltà per far crescere la propria impresa, è oltre che una voglia, anche un riscatto sociale.
Ma vediamo adesso l'applicazione dell'iva sulla ristrutturazione.
Le due macro distinzioni consistono innanzitutto sulla tipologia di soggetto che effettua la ristrutturazione, infatti per la famiglia che ristruttura l'immobile in linea di massima l'iva va ad aliquota ridotta, mentre per l'imprenditore che svolge lavori di ristrutturazione nell'immobile della sua impresa si applica il reverse charge.
Ristrutturazione eseguita da Famiglie
L'Iva al 10% si applica sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sui lavori di ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Le cessioni di beni restano assoggettate all'aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto.
Infatti, per l'acquisto diretto del materiale e beni finiti il consumatore finale, subisce sempre l'aliquota Iva propria prevista per quella tipologia di beni il 22%).
La fattispecie dell'acquisto diretto da parte del contribuente non deve essere confusa con le prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sulle unità immobiliari abitative dove è prevista l'aliquota Iva ridotta del 10%. In tale circostanza, se i beni sono ricompresi nel servizio, sull'intera prestazione si applica l'aliquota ridotta (10%).
Riguardo la possibilità di acquistare direttamente con iva ridotta da parte del consumatore finale, prevista nella Legge di bilancio 2018, l'amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito con la circolare n. 15/2018. Infatti quest'ultima prevede l'applicazione dell'aliquota iva al 10% anche per l'acquisto diretto nei casi di interventi pesanti ovvero, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, oltre che per l'intervento può essere effettuato su qualsiasi tipologia di immobile e non solo su un immobile a prevalente destinazione abitativa privata.
Nella stessa circolare si è pronunciata in merito alla fornitura di Beni Significativi:
-si applica su tutto l'imponibile del bene significativo l'aliquota iva al 10% se il valore del bene fornito non supera la metà di quello dell'intera prestazione;
-caso contrario, si applica l'aliquota del 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento e quello del bene significativo, mentre sul valore residuo si applica l'aliquota del 22%.
A titolo esemplificativo:
- bene significativo € 400,00
- prestazione di servizio € 1.000,00
si applica sull'intero importo l'iva al 10%, diversamente,
- bene significativo € 600,00
- prestazione di servizio € 1.000,00
in questo caso si applica l'iva al 10% sulla differenza tra l'importo complessivo della prestazione e il costo dei beni significativi.
Nel nostro esempio:
400,00 + Iva 10%
(1.000–600)= 400 bene significativo 600,00 200,00 + Iva 22%
(prestazione di servizio – bene significativo) = imponibile al 10%,
mentre per la restante parte di imponibile eccedente tale differenza si applica l'aliquota ordinaria.
Ricordiamo brevemente quali sono definiti "beni significativi" così come individuati dal Decreto del Ministero dell'Economia del 29.12.1999:
• ascensori e montacarichi;
• infissi esterni ed interni;
• caldaie;
• video citofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
• sanitari e rubinetterie da bagno;
• impianti di sicurezza.
Ristrutturazione immobile dell'impresa
Uno dei settori in cui il reverse charge IVA è presente in quasi la totalità delle operazioni è il settore dell'edilizia. L'obiettivo fondamentale è stato quello di potenziare la lotta all'evasione fiscale, spostando il "carico IVA" su un soggetto considerato tradizionalmente più affidabile.
Dal primo gennaio 2015 il reverse charge IVA nel settore edilizia è applicabile:
- alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Non si può invece utilizzare il reverse charge o inversione contabile nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni:
- preparazione del cantiere;
- trivellazione e perforazione;
- realizzazione di coperture;
- noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
L'obbligo dell'inversione contabile, scatta nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati.
"...Per ristrutturare la disciplina IVA sugli Immobili, applichereste reverse o iva ridotta?…"