Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 03 Febbraio 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Riserva d'appello: tra sentenze non definitive, effetti e peculiarità

Inquadramento normativo: Art. 340 c.p.c.

Sentenze non definitive e riserva d'appello: La riserva d'appello va formulata:

La riserva d'appello non costituisce una dichiarazione d'impugnazione, ma è un mezzo per differire l'impugnazione, evitando la decadenza in cui si incorrerebbe a causa del decorso dei termini (Cass. civ., n. 31153/2017). La parte soccombente che intende formulare la riserva, deve provvedere, «a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. [...]. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello».

Ove la riserva sia sta formulata da una parte, in caso di soccombenza parziale di più parti, detta riserva non giova anche alle altre che non hanno provveduto a formularla (Cass., n. 20892/2008, richiamata da Cass. civ., n. 31153/2017). 

Effetti della riserva d'appello e impugnazione immediata della sentenza non definitiva: Con riferimento alle sentenze non definitive, ossia a quelle pronunce che non definiscono il giudizio, limitandosi a risolvere solo le questioni preliminari e disponendo per la risoluzione delle altre la prosecuzione del giudizio, la parte può optare per la riserva d'appello o per l'impugnazione immediata. In tale ultimo caso, «il gravame dovrà riguardare soltanto il profilo affrontato dalla sentenza non definitiva. Ne consegue che l'appellante non sarà obbligato a riproporre le altre domande o eccezioni non esaminate in primo grado e il giudice di appello non potrà dal canto suo passare all'esame di questioni diverse da quella su cui è chiamato a pronunciarsi» (Cass., nn. 1987/05999 e 1992/00595, richiamate da Cass. civ., n. 16289/2019. In queste ipotesi, l'appello definirà le questioni trattate dalla sentenza non definitiva impugnata e al relativo dictum il giudice davanti al quale pende il procedimento sarà tenuto a conformarsi. «Perchè questo avvenga, è però necessario che si tratti di una vera e propria sentenza parziale perché se quella impugnata presenta i caratteri della pronuncia definitiva, il giudice di prime cure non può tornare a occuparsi della causa, che dovrà proseguire e concludersi in appello [...]» (Cass. civ., n. 16289/2019).

Ove sia stata formulata riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, non è possibile successivamente proporre appello immediato distintamente rispetto al gravame contro la sentenza definitiva. E ciò in considerazione del fatto che «l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita, è inammissibile» (Cass. Civ. 9387/2003, richiamata da Corte d'Appello Lecce Taranto, sentenza 25 ottobre 2016). 

Riserva d'appello e cumulo di domande: Nelle ipotesi di cumulo delle domande nello stesso processo e formulate nei confronti di più soggetti, la sentenza che decide definitivamente sulla domanda proposta da un soggetto e che dichiara di provvedere a ulteriore istruzione nei confronti dell'altro, ove si configuri come un vero e proprio provvedimento di separazione delle cause, assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e come tale, pertanto:

Riserva d'appello e pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio: Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno natura ordinatoria e non decisoria. Ne consegue che esse non possono essere considerate sentenze non definitive suscettibili di separata impugnazione o riserva di appello (Cass., nn. 13104/2004, 449/07, richiamate da Cass. civ., n. 17898/2018).

Riserva d'appello e sentenza che decide sulla querela di falso: «La sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che - pur se attivato in via incidentale - è comunque autonomo e ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata (Cass., nn. 12399/2007, 15601/2015, richiamate da Cass. civ., n. 7243/2017). Ne consegue l'inapplicabilità della riserva di appello. Tuttavia, ove il giudice, nell'accogliere la querela di falso, qualifichi la relativa decisione come non definitiva e rimetta la decisione in merito alle spese dall'esito del giudizio di merito, la parte, sulla base di tale qualificazione, potrà formulare riserva di impugnazione differita (Cass. civ., n. 7243/2017).