Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 16 Maggio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Risarcimento danno da fermo tecnico e da noleggio: prova, liquidazione e cessione

Inquadramento normativo: Artt. 1226-1227 c.c., Art. 2043 c.c.; Art. 2056 c.c.

Danno da fermo tecnico: Si parla di danno da fermo tecnico quando un autoveicolo viene danneggiato per fatto illecito altrui (ad esempio a causa di sinistro stradale) e il suo proprietario subisce un pregiudizio economico per la impossibilità di utilizzare il predetto mezzo per un certo periodo di tempo, necessario alla riparazione dello stesso. «Tale danno può configurarsi sia come danno emergente che come lucro cessante [...].Il danno emergente si configura ogniqualvolta il proprietario dell'auto dovrà sostenere delle c.d. "spese vive" per far fronte alla situazione determinatasi (ad esempio, costi di noleggio, costi di trasporto, costi di deposito, etc.) [...]. Il lucro cessante, invece, si configura quando l'indisponibilità del bene incide negativamente sul patrimonio del danneggiato determinandone una perdita (si pensi al caso della impossibilità di svolgere il proprio lavoro per la mancata fruizione del mezzo)»(Giudice di pace Milano, sentenza del 13 ottobre 2017).

Prova del danno da fermo e risarcimento danni: Secondo un orientamento recente della giurisprudenza, il danno da fermo tecnico deve essere necessariamente provato, non essendo sufficiente dimostrare la mera indisponibilità del veicolo. In buona sostanza, il danneggiato deve fornire la prova:

La necessità di tale onere probatorio discende dal fatto che:

Il risarcimento del danno da fermo tecnico, inoltre, non può essere liquidato automaticamente, senza prova, per il solo fatto che il danneggiato, per tutto il tempo in cui è rimasto senza la disponibilità del mezzo, ha dovuto in ogni caso corrispondere la tassa di circolazione e sostenere le spese di assicurazione. E ciò in quanto tali esborsi, in questo lasso di tempo, non possono reputarsi inutilmente pagati atteso che i) la tassa di circolazione va versata a prescindere dall'uso o meno del veicolo, essendo una tassa di proprietà; ii) le spese di assicurazione possono essere sospese su richiesta del danneggiato. In mancanza di tale richiesta, quest'ultimo non avrebbe diritto al risarcimento di un danno che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (Cass., n. 9348/2019). La prova del danno da fermo tecnico è inoltre necessaria e non può esimersi dalla stessa per il fatto del deprezzamento subito dal mezzo inutilizzato perché tale deprezzamento «non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo» (Cass., n. 9348/2019).

Cessione del credito da risarcimento del danno da fermo tecnico: «Il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812) […].

A tale stregua, il credito da risarcimento in particolare del c.d. danno da fermo tecnico [...] deve ritenersi senz'altro suscettibile di cessione (Cass. 51/12)» (Tribunale Roma, sentenza del 19 marzo 2018).Tale credito potrebbe essere cedibile anche se si volesse considerarlo come futuro e ciò in considerazione del fatto che la giurisprudenza ammette la cessione del credito futuro, «con la peculiarità che l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il credito viene ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto» (v. per es. Cass., n. 19341/17; Cass., n. 23175/14, richiamate da Tribunale Roma, sentenza del 19 marzo 2018).

Danno da fermo tecnico e danno da noleggio: Secondo un orientamento della giurisprudenza, va distinto il "danno da noleggio" dal danno da fermo tecnico. In pratica, si ha danno da noleggio quando il danneggiato (o il cessionario in caso di cessione del credito) a causa dell'impossibilità dell'uso del proprio autoveicolo, noleggia un altro mezzo. Orbene tale danno è caratterizzato da un "quid pluris" rispetto al danno da fermo tecnico ed esige una prova più rigorosa perché il danneggiato o il cessionario deve dimostrare di essere stato costretto a noleggiare un veicolo per i propri spostamenti e di non aver potuto ovviare in modo diverso al deficit di locomozione (cfr Tribunale Milano, n. 281/2017, richiamata da Giudice di pace Milano, sentenza del 13 ottobre 2017). «Soddisfare questo onere probatorio non è solo la conseguenza della normale applicazione dei principi processuali in tema di prova, o del sopra citato orientamento giurisprudenziale, ma è una esigenza che in modo rafforzato sorge quando il soggetto "cessionario" il credito ed il soggetto "noleggiante" il veicolo, coincidano e si fondano in un intreccio di interessi economici il cui giudizio di meritevolezza di tutela necessiterebbe un miglior approfondimento». In tali casi, infatti, i soggetti danneggiati potrebbero non avere specifiche esigenze/necessità di noleggio del veicolo e potrebbero risolvere diversamente il loro deficit di locomozione (Giudice di pace Milano, sentenza del 13 ottobre 2017). 

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