Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 08 Aprile 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale: quando?

Inquadramento normativo: Art. 1225 c.c. , Art. 2059 c.c.

Il danno non patrimoniale, la risarcibilità e l'onere della prova: Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.) Esso, perché sia meritevole di risarcimento, oltre che afferire alla sfera di interessi e diritti costituzionalmente protetti, deve incidere sugli stessi in modo significativo e non irrisorio (Cass. civ., SS.UU., sentenza, n 26972/2008, richiamata da Tribunale Pavia sentenza 25 gennaio 2021). Tale tipo di danno è distinto dai pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, o altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, per la più elevata intensità del patimento (T.A.R. Puglia Bari, , n. 1275/2020) e va provato dal danneggiato che deve fornire determinate allegazioni ed elementi a fondamento del pregiudizio non patrimoniale lamentato (ex multis, Cass., n. 3439/2019, richiamata da Tribunale Sondrio, sentenza 14 gennaio 2021).

Il danno patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale: Sebbene la risarcibilità del danno non patrimoniale sia prevista in caso di lesione di quegli interessi che trovano tutela nella Costituzione, essa non è esclusa quando il danno non patrimoniale sia conseguenza di inadempimento contrattuale, ossia quando detto inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto e i valori costituzionali primari della persona umana, In quest'ipotesi occorre che sussista "serietà" del danno e "gravità" della lesione (Cass. SS.UU. n. 26972/2008, richiamata da Tribunale Ferrara, sentenza 31 luglio 2020). 

Il danno non patrimoniale e le violazioni contrattuali del gestore di una piattaforma social: Le violazioni derivanti dal gestore di una piattaforma social possono determinare un danno non patrimoniale per l'utente. E ciò in considerazione del fatto che il diritto di svolgere la propria vita di relazione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero anche sui social configurano diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (Tribunale Bologna, ordinanza 10 marzo 2021). Si pensi a quei social network in cui l'utente offre al gestore, con atto negoziale dispositivo, l'autorizzazione a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicché, nonostante l'affermata gratuità del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialità della prestazione oggetto dell'obbligazione (Tribunale Bologna, ordinanza 10 marzo 2021). In tali casi i dati personali dell'utente hanno un manifesto valore economico e sono inquadrabili come controprestazione nel rapporto tra utente e gestore della piattaforma social; un rapporto, questo, che può, pertanto, essere qualificato come rapporto negoziale (Tar Lazio, n. 260/2020, richiamato da Tribunale Bologna, ordinanza 10 marzo 2021). Orbene, chiarita la natura di tale rapporto, se il regolamento contrattuale non prevede il diritto del gestore di recedere ad nutum, ma prevede che detto recesso possa essere esercitato solo per l'ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente, ove il profilo social dell'utente venga cancellato senza un giusto motivo e senza una preventiva informazione all'utente, allora il gestore verserà in una situazione di inadempimento contrattuale. Con l'ovvia conseguenza che in tali circostanze, il gestore potrà essere condannato a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'utente per la lesione del diritto di quest'ultimo di svolgere la propria vita di relazione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sui social(Tribunale Bologna, ordinanza 10 marzo 2021).  

 E ciò purché:

Sebbene la vita di relazione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sui social non costituiscono, di per sé, diritti che interferiscono con il riconoscimento della loro rilevanza costituzionale, in concreto essi possono essere valutati come gravi se l'esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato anni è suscettibile [...] di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dell'utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali. Tale danno non è facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attività di lungo e non semplice periodo (Tribunale Bologna, ordinanza 10 marzo 2021). In quest'ipotesi,