Se un atto processuale deve essere notificato entro un termine perentorio e la notificazione non va a buon fine per cause non imputabili al richiedente, quest'ultimo deve chiedere all'ufficiale giudiziario di riprendere il procedimento notificatorio, entro un congruo lasso di tempo. In buona sostanza, in tali casi, il notificante deve attivarsi tempestivamente per riprendere il procedimento notificatorio, «tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie». Solo così agendo, la notificazione avrà effetto dalla data iniziale (Cassazione civile, sez. un., n. 17352/2009).
Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione, sez. civ., con ordinanza n. 16846 del 24 giugno 2019.
Ma vediamo nei dettagli la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
La proprietaria di un fabbricato ha chiamato in giudizio la vicina per chiedere il risarcimento dei danni cagionati all'immobile di sua proprietà a seguito dei lavori di ristrutturazione, che hanno interessato l'abitazione della convenuta. È accaduto che nel corso del giudizio, quest'ultima è deceduta. Così il processo è stato interrotto e riassunto nei confronti degli eredi della convenuta. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda dell'attrice e alcuni dei coeredi della convenuta hanno proposto appello. L'appellata si è costituita, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti costituite nel giudizio di primo grado e quindi di tutti gli eredi della convenuta, anche di quelli che sono stati pretermessi nel giudizio di primo grado. La Corte d'Appello, inizialmente, ha disposto l'integrazione del contraddittorio; successivamente, ha revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e l'improcedibilità del giudizio d'appello per difetto di integrità del contraddittorio.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione e i controricorrenti hanno formulato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perché proposto tardivamente.
Ripercorriamo, in punto, l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici di legittimità.
La decisione della SC.
I controricorrenti lamentano il fatto che il ricorso è stato notificato oltre il termine previsto.
La Corte di cassazione ritiene che l'eccezione è fondata.
Innanzitutto, appare opportuno richiamare il principio della scissione degli effetti della notificazione di un atto a seconda che si faccia riferimento all'istante o al destinatario. Ciò che rileva, in base a detto principio, è la data iniziale unitamente a quella di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ne consegue che sino a quando la notifica va a buon fine, nulla quaestio. I problemi sorgono quando il procedimento notificatorio non ha esito positivo.
Cosa accade in questi casi se per tale esito non è responsabile il notificante?
Secondo i Giudici di legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite, in tema di notifica di un atto processuale entro un termine perentorio, se la notificazione non va a buon fine per cause al notificante non imputabili, quest'ultimo ha l'onere di mobilitarsi per far in modo che l'ufficiale giudiziario riprenda il procedimento notificatorio. Così agendo, la notificazione avrà effetto dalla data iniziale, Perché possa dirsi che il notificante si è attivato tempestivamente, non occorre che lo stesso si rivolga al Giudice per la richiesta di un provvedimento giudiziale che lo autorizzi alla ripresa innanzi citata, essendo sufficiente che in un lasso di tempo congruo egli ne faccia richiesta solo all'ufficiale giudiziario. E ciò in considerazione del fatto che la richiesta al Giudice:
- comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio;
- violerebbe il principio della ragionevole durata del processo;
- sarebbe finalizzata a «un'inutile valutazione […] circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata» (Cass., sez. un., 17352/2009; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass.,, n. 20830/2013 e Cass., n. 19060/2015).
Ma quando si può dire che il procedimento notificatorio è stato ripreso in un congruo lasso di tempo?
Secondo la Corte di cassazione deve trattarsi di un tempo ragionevole, ossia occorre tener presente dei «tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie». Se si tratta di atti di impugnazione, il processo notificatorio potrà dirsi ripreso con immediatezza quando saranno compiuti con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia se detti atti saranno compiuti entro il limite di tempo pari alla metà dei termini di impugnazione previsti dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., n. 14594/2016). Orbene, tornando al caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione, la cui notifica non è andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, quest'ultimo avrebbe dovuto mobilitarsi entro il termine di 30 giorni, pari alla metà di quello stabilito per ricorrere. Poiché questo non è accaduto, la Corte di Cassazione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ha dichiarato inammissibile il ricorso.