Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 19 Ottobre 2020
Categoria: Fisco e Tributi

Riprende la riscossione coattiva

Dal 16 ottobre, dopo circa sei mesi, riprende l'ordinaria attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di Riscossione Sicilia S.p.A. e di tutti i Concessionari della riscossione. Il blocco aveva riguardato l'intera fase dell'attività di riscossione nella sua accezione più generale e, quindi, non solo la notifica delle cartelle di pagamento ma anche la successiva riscossione coattiva; riprende ora anche l'ordinaria attività di verifica che la Pubblica Amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a 5.000 euro; la ripresa della riscossione comporta una serie di importanti conseguenze, sia sostanziali sia di ordine procedurale.


Cartelle

Riprende, soprattutto, la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione; a titolo esemplificativo e non esaustivo prese in carico di avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di mora, comunicazioni varie.


Pignoramenti

Ripartono gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto cosiddetto Rilancio del 19 maggio 2020; stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché pensioni e trattamenti assimilati ritornano ad essere disponibili alle azioni della riscossione.

Ciò comporta che dal 16 ottobre 2020, riprendono a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore che quindi ha l'obbligo di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versare all'esattore fino alla concorrenza del debito.

Si ricorda che in questo periodo ormai ultimato, fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non potevano essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo presso cui era stato eseguito il pignoramento non doveva quindi rendere fruibili dette somme all'erario anche allorquando il giudice dell'esecuzione avesse già disposto l'assegnazione.

Pagamenti della Pubblica Amministrazione

A norma dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Orbene, fino al 15 ottobre 2020, le verifiche di inadempienza da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, come detto, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, erano sospese, per cui, per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica hanno comunque proceduto al pagamento in favore del beneficiario.

Ora invece riprende l'ordinaria attività di verifica, con la conseguenza che in caso di inadempienza i pagamenti non saranno eseguiti in quanto verranno messi nella disponibilità dell'agente della riscossione per il pignoramento.

La rateazione

Fino al 15 ottobre è stato possibile beneficiare dell'agevolazione prevista per la rateizzazione delle cartelle e degli avvisi di pagamento, in base alla quale, presentando domanda entro tale data, si potevano saltare fino a 10 rate, anziché le 5 ordinariamente previste, prima della decadenza dalla dilazione.

Hanno beneficiato di tale agevolazione, senza alcun adempimento aggiuntivo, anche i contribuenti con piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, inizio del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Le rate sospese con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il prossimo 30 novembre, mentre per le rate in scadenza dopo il 15 ottobre, il pagamento dovrà invece avvenire entro la data riportata nella notifica.

Infine, le rate della rottamazione e del saldo e stralcio con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 15 ottobre 2020 dovranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020 per non perdere i benefici della definizione agevolata.


Proroga?

Al sistema produttivo del paese serve una nuova proroga; si sapeva che sarebbe arrivato il 15 ottobre e che il Concessionario della riscossione avrebbe inviato le oltre 8 milioni di cartelle esattoriali rimaste nel cassetto. Ma l'emergenza economica a seguito di quella sanitaria è ancora in atto e non è terminata. Le casse dell'Erario hanno la necessità di essere rimpinguate ma il "periodo di magra" riguarda anche le imprese e i cittadini ai quali non è sufficiente concedere delle rateizzazioni, bensì è necessario prevedere un'ulteriore proroga così come è avvenuto per lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021. Dopo di che sarà utile pensare a rateizzazioni lunghe perché all'economia del nostro Paese non sarà sufficiente il 2021 per ritornare a posizionarsi ai livelli degli anni passati.

Per adesso, in attesa di ulteriori proroghe che auspichiamo possono essere previste presto, non ci resta che pagare, pagare …….. pagare.

Meditate contribuenti, meditate.

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