Inquadramento normativo: Art. 390 c.p.c.
Il ricorso per cassazione e la rinuncia: La parte può rinunciare al ricorso per cassazione principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'art. 380 ter c.p.c. Detta rinuncia va sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato o anche solo da quest'ultimo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
Quando risulta perfezionata la rinuncia al ricorso per cassazione e come sono determinate le spese? «La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza». E ciò anche se tale atto non sia stato notificato al controricorrente. Tanto discende dal fatto che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio. Questo sta a significare che esso «produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese» (Cass., n. 17187/2014, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 34429/2019). Infatti, la rinuncia in questione:
- «[...] non integra un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 34429/2019);
- produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
- comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., n. 3971/2015, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 32113/2019). E ciò in considerazione del fatto che l'atto di rinuncia che risulta perfezionato attraverso la notifica alle parti costituite o attraverso la comunicazione agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, si configura come rinuncia rituale, cui segue la declaratoria di estinzione (Cass. civ. Sez. Unite, n. 34436/2019).
Consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori pervenuta in cancelleria entro i termini di cui all'art. 390, comma 1, c.p.c. (Cass. civ., n. 10299/2020).
Rinuncia al ricorso per cassazione e carenza dei requisiti: La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, se non è sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato o anche solo da quest'ultimo se è munito di mandato speciale ad hoc, «non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere» (cfr. Cass., nn. 19907/2018; 693/2014; 23161/2013, richiamate da Cass. civ. Sez. Unite, n. 34431/2019).
Rinuncia al ricorso per cassazione e provvedimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: «Nel giudizio di legittimità, al deposito di rituale atto di rinuncia da parte del ricorrente non può conseguire, nel provvedimento che dichiara l'estinzione, la pronuncia di un provvedimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto le fattispecie da questo regolate involgono una peculiare e non superficiale complessiva valutazione della parte a cui carico quella condanna è richiesta: ciò che, riscontrata la ritualità della rinuncia, è precluso alla Corte per la peculiarità del giudizio dinanzi ad essa, prevalendovi l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità» (Cass. civ., n. 32584/2018).
Rinuncia al ricorso per cassazione e rinnovazione dell'impugnazione: Se in pendenza del giudizio per cassazione, dopo la notifica del ricorso ancorché non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio, il ricorrente notifica alla controparte, in pari data, una rinuncia al ricorso e una rinnovazione dell'impugnazione, il perfezionarsi di tale rinuncia, per effetto di accettazione della controparte ovvero, anche a prescindere dall'accettazione, ove la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del giudizio di legittimità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente inidoneità della rinnovazione del ricorso a riattivare il giudizio per cassazione ovvero a instaurarne uno nuovo, ostandovi il divieto del bis in idem, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si sia proposto (Cass. n. 5911/1980, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 20112/2017).