Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 02 Settembre 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

Rinnovo permesso soggiorno: diniego nullo senza esame degli elementi di fatto a disposizione

 È nullo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno se risulta essere stato emesso dalla P.A. a seguito di una istruttoria superficiale e carente. E ciò soprattutto laddove quest'ultima non abbia preso in considerazione gli elementi di fatto a disposizione.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lombardia, con sentenza n. 1617 del 26 agosto 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha presentato istanza alla questura al fine di ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo. A sostegno di detta istanza ha allegato l'avvio di una propria attività di commercio ambulante. È accaduto che il questore ha negato il rinnovo, rilevando:

Contro detto provvedimento di rigetto, il ricorrente ha adito il Tar, chiedendone l'annullamento.

Analizziamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione del Tar

Innanzitutto appare opportuno evidenziare che l'art. 5 D.lgs., n. 286/1998, comma 5, stabilisce che «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato [...] e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili». Alla luce di tale disposizione, appare evidente che la P.A., ove ritenga di non dover procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, deve verificare la carenza dei requisiti idonei a consentire all'interessato la permanenza nel territorio dello Stato.

Ciò premesso, tornando al caso di specie, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione di cui sarebbe affetto il diniego in questione.

Dello stesso avviso è il Tar. Vediamo perché.

Il ricorrente ha versato in atti:

Inoltre, il ricorrente ha provato di aver effettuato «i pagamenti a titolo di poste contributive, come liquidate dall'agenzia delle entrate a seguito di richiesta di rateizzazione». 

Tali elementi di fatto sono stati forniti dal ricorrente anche nel corso del procedimento amministrativo e di essi l'amministrazione non ne avrebbe tenuto conto. Tale omissione, secondo il Tar, ha portato come conseguenza:

Il corredo documentale fornito dal ricorrente, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia in sede giudiziaria, smentirebbe le conclusioni cui è pervenuta la questura. E ciò in considerazione del fatto che il diniego del rinnovo di soggiorno non sarebbe giustificato dall'assenza dei requisiti di cui al predetto art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.

In virtù delle suesposte argomentazioni, pertanto, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, ritenendo che: