Di Giovanni Di Martino su Giovedì, 11 Aprile 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Alle SS.UU la questione sulla iscrizione nel casellario giudiziale dell'archiviazione per tenuità del fatto

 I giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9836 del 6 marzo 2019, hanno rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla annotazione o meno nel casellario giudiziale della pronuncia di archiviazione per particolare tenuità.

I Fatti

Il Tribunale di Salerno, quale giudice del casellario ex art. 40 DPR n. 313 del 2002, aveva ordinato la cancellazione dal casellario giudiziale, inerente la persona del sig. xxxxx, del provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale era stata disposta l'archiviazione del procedimento per cui si procedeva nei confronti di per il reato di p. e p. dall'art. 650 c.p. per particolare tenuità del fatto.

 Il Tribunale di Salerno motivava il provvedimento di cancellazione in quanto il provvedimento di archiviazione non costituisce un provvedimento definitivo e pertanto non soggetto a iscrizione.

Contro il provvedimento adottato dal Tribunale di Salerno veniva proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 303 del 2002, art. 3, comma 1, lett. f).

Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice del casellario avrebbe errato nell'interpretare l'art 3 comma 1 lett. f) secondo cui vanno iscritti " i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale." L'ultima parte di tale norma, tramite la congiunzione "nonchè", fa espresso riferimento a tutti i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.,

Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venisse rimesso alle sezioni unite, attesa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale

 Motivazione

Per il contrasto accertato i giudici della Prima Sezione hanno deciso di rimettere il ricorso alle sezioni unite. Infatti secondo una parte prevalente della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 3817 del 15/01/2018, Pisani, Rv. 272282; terza (Sez. 3, n. 30685 del 26/01/2017, Vanzo, Rv. 270247 e, successivamente, la sezione prima, Sez. 1, n. 31600 del 25/06/2018, Matarrese, Rv. 273523) "il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f), non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale.

In senso contrario, nel senso cioè che fossero iscrivibili nel casellario giudiziale i decreti di archiviazione emessi ai sensi dell'art. 131-bis c.p., la stessa sezione quinta in altra sentenza (Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, non massimata sul punto).

Secondo i giudici della prima sezione le argomentazioni addotte dal Pubblico ministero ricorrente secondo cui l'errata interpretazione proposta dal giudice del casellario, "impedirebbe all'organo inquirente di avere un quadro completo e veritiero sulla personalità del soggetto, per mancata iscrizione dei decreti di archiviazione pronunciati ai sensi dell'art. 131-bis c.p., così pregiudicando le successive valutazioni del requisito della non abitualità del comportamento che la stessa disposizione pone a fondamento dell'istituto", meritano di essere avvalorate,

Inoltre convincente è, secondo i giudici di legittimità, quanto sostenuto dal ricorrente in ordine al significato che occorre attribuire alla congiunzione "nonché" inserita nella disposizione richiamata, a cui va attribuito il valore di congiunzione aggiuntiva, sicchè oltre ai "provvedimenti giudiziari definitivi" dovrebbero essere iscritti nel casellario anche quelli, indipendentemente dalla loro definitività, che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.".

Per le motivazioni spiegate e per quelle altre, riscontrabili nell'allegata ordinanza, la Sezione ha ritenuto necessario

Un pronunciamento risolutorio delle sezioni unite che dovranno affrontare la questione "Se il provvedimento dl archiviazione per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 131-bis c.p. sia soggetto all'iscrizione nel cesellarlo giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».

Il Primo Presidente Aggiunto ha fissato l'udienza del 30 maggio 2019 per la soluzione della questione.

Si allega ordinanza

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