Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 31 Ottobre 2022
Categoria: Business

Al via i rimborsi Imu per la prima casa

La Sentenza n. 209/2022 emessa dalla Corte Costituzionale e depositata il 13 ottobre 2022 ha rivoluzionato le condizioni per l'esenzione IMU spettante per l'abitazione principale: nello specifico, ai fini dell'esenzione, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

La Sentenza elimina dunque ogni riferimento al nucleo familiare; l'esenzione IMU ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica. Per tutti i contribuenti che, pur essendo in possesso di queste due condizioni, hanno versato l'IMU, si apre ora la possibilità di chiedere il rimborso di quanto pagato erroneamente alla luce della sentenza.

Per quanto riguarda il verificarsi delle due condizioni, la questione più dirimente attiene al concetto di dimora abituale: l'art. 43 del codice civile stabilisce che "il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Dunque la dimora abituale è riferita al luogo in cui il soggetto abita in forma continuativa - né sporadicamente, né in maniera occasionale - per lo svolgimento della propria vita quotidiana, dovendo coincidere con il luogo di residenza.

Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali.

Da un lato, quindi, il contribuente deve provare di aver adibito l'immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi (luce, acqua, gas) o contratti di utenze o altri elementi utili, dall'altro lato, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria nel caso in cui voglia disconoscere il beneficio fiscale.

Nella sentenza la Corte ha fatto presente che i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, D.Lgs. n. 23/2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.

In base a questa disposizione, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria relativi a:

1) contratti di locazione nonchè ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

La successiva lettera d) stabilisce che i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.

In base alle disposizioni contenute nel comma 164 dell'art. 1, legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributo locale, e pertanto, anche per l'IMU, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a mezzo di istanza motivata e documentata; l'ente provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non è disciplinato il rimborso a iniziativa del Comune.

Quali situazioni possono verificarsi?

Tenendo conto delle regole e degli strumenti si possono verificare le seguenti situazioni:

- il contribuente ha pagato l'acconto di giugno 2022 con le disposizioni dichiarate illegittime; in tal caso il contribuente non eseguirà il versamento a saldo e presenterà al Comune istanza di rimborso per la somma versata in acconto;

- il contribuente ha versato l'IMU nei cinque anni precedenti; in questo caso può chiedere il rimborso per le somme versate e considerato anche il versamento di acconto di giugno 2022, si potrà chiedere il rimborso fino al 2017;

- il contribuente ha in essere una dilazione di versamento e ha pagato le prime rate della rateazione; nella siffatta casistica non proseguirà al saldo delle rate residue, presenterà al Comune, per le somme già versate, istanza di rimborso debitamente motivata e documentata, chiedendo altresì al Comune, l'annullamento del provvedimento di dilazione;

- il contribuente, per le somme non versate in precedenza, ha ricevuto un avviso bonario; in tal caso, se ci sono ancora i termini, può presentare al Comune un'apposita richiesta di autotutela debitamente motivata e documentata;

- il contribuente, per le somme non versate in precedenza, ha ricevuto un avviso di accertamento; nella seguente fattispecie il contribuente, se ci sono ancora ampi termini, può presentare al Comune un'apposita richiesta di autotutela debitamente motivata e documentata, mentre se i termini sono in scadenza, può presentare alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado competente un apposito ricorso;

- c'è un contenzioso in corso; in quest'ultimo scenario il contribuente invierà alla Corte di Giustizia apposita memoria integrata con la motivazione della Corte Costituzionale, riproponendo l'accoglimento del ricorso.

Meditate contribuenti, meditate.

Messaggi correlati