Di Paola Mastrantonio su Sabato, 17 Giugno 2023
Categoria: Politica Forense

Riforma della giustizia penale e criticità del sistema accusatorio americano.

Il 15 giugno scorso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato il disegno di legge che reca modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario.

Il contenuto del disegno di legge è stato reso noto nel corso di una conferenza stampa durante la quale il Guardasigilli ha preannunciato un progetto di riforma costituzionale volto a rendere attuabile il sistema accusatorio.

"Alcuni settori del codice penale e del codice di procedura penale" ha affermato il Ministro Nordio "sono incompatibili con la nostra Costituzione, faccio un esempio: il codice anglosassone immaginato dal Prof Vassalli, il codice accusatorio detto alla Parry Mason funziona nei paesi dove è nato e dove prospera sulla base di alcuni postulati che sono, per esempio, la discrezionalità dell'azione penale, la separazione delle carriere, una diversa composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutto questo è incompatibile con la Costituzione, quindi la revisione del codice di procedura penale deve, secondo me, andare di pari passo con la revisione costituzionale". 

Sebbene non esplicitato, l'intento riformatore del Ministro Nordio appare evidentemente orientato verso il modello americano, notoriamente caratterizzato da una spiccata politicizzazione dell'organo dell'accusa.

Molti operatori del diritto, colleghi avvocati inclusi, guardano al modello accusatorio americano come ad una panacea capace di curare tutti i mali che affliggono il processo penale, ma sarà davvero così? Davvero l'elaborazione di un modello accusatorio renderebbe il processo penale efficiente e garantista?

No. Ed è dimostrabile empiricamente.

Il sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione I.J. Patrone, qualche anno fa ha pubblicato un articolo in cui si è occupato proprio di questo argomento ed intitolato Il prosecutor negli Stati Uniti. Un esempio da seguire? 

Nell'articolo spiega come in realtà il processo penale americano non sia caratterizzato né dalla parità d'armi tra accusa e difesa (perché il PM è una vera e propria macchina da guerra che ha a disposizione la polizia, ha la possibilità di fare perizie medico legali e può sentire i testimoni), né dal garantismo (perché in alcuni casi, come evidenziato nel 2020 dall'Associazione Innocence Project, al fine di ottenere ad ogni costo la condanna dell'imputato, le prove vengono anche nascoste o soppresse) né dall'efficienza (dal momento che il PM non è responsabile per i danni che arreca nell'esercizio delle sue funzioni e può proporre liberamente anche azioni infondate); anzi, dal momento che la carriera di pubblico ministero viene utilizzata come trampolino di lancio per la carriera politica, spesso i procuratori scelgono di perseguire i reati più eclatanti (ma di facile soluzione), trascurandone altri più gravi ed altrettanto spesso forzano i capi d'accusa per ottenere condanne esemplari.

Nemmeno esiste la tanto auspicata separazione delle carriere, perché, oltre a diventare politici, spesso i PM ottengono la nomina a giudice federale.

Dunque, nulla di quanto auspicato da coloro che propendono per l'introduzione di un sistema accusatorio in stile americano sembra effettivamente realizzabile, niente, eccetto la parzialità dell'organo dell'accusa. Sì perché, nel sistema americano, il PM non è imparziale: il procuratore generale è il Ministro della giustizia e da lui dipendono funzionalmente sia tutti gli altri procuratori che la polizia, dunque, le linee guida dell'azione penale sono dettate esclusivamente da scelte politiche e al fine di vincere le elezioni.

Certo, non sappiamo ancora quali saranno i contenuti della proposta che il Ministro della giustizia vorrà sottoporre all'approvazione del Parlamento, ma mi domando se la realizzazione del sistema accusatorio necessiti di riforme così radicali o se, invece, il miglioramento del processo penale non sia attuabile semplicemente intervenendo sul codice attuale, rafforzando il principio della separazione tra la fase delle indagini e quella del dibattimento ed il correlativo divieto di far "saltare" atti propri delle indagini alla fase del dibattimento, assicurando la segretezza di tutti gli atti di indagine, non solo quelli che coinvolgono terze persone, limitando la spettacolarizzazione dei processi, vietando i personalismi giudiziari (come sottolineato dal Presidente Mattarella) e le prassi contra legem, limitando ai soli casi di vuoto normativo le interpretazioni c.d. "creative" del diritto, assicurando alla difesa poteri d'indagine più incisivi.

Forse questo secondo percorso potrà richiedere più tempo, ma non avrà l'effetto di dirottare la potestà punitiva verso altri poteri.

John Locke, padre del liberalismo, nel suo "Secondo trattato sul governo" sostiene che per le persone che hanno il potere di fare le leggi può essere una tentazione troppo grande, rispetto alla fragilità umana, così pronta a impadronirsi del potere, avere nelle mani anche il potere di eseguirle" e la storia ha dimostrato che il suo assunto è veritiero. 

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